Responsabilità solidale dell’associazione non riconosciuta e attività negoziale effettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1260 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, secondo comma, c.c. per colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza, ma all’attività negoziale effettivamente svolta per conto dell’ente, risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori con i terzi. Di conseguenza, la parte che invoca in giudizio tale responsabilità è gravata dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione della carica rivestita. La qualificazione convenzionale di un rapporto di lavoro come autonomo non ha valenza dirimente: il giudice deve comunque verificare le concrete modalità attuative del rapporto, essendo indisponibile il tipo negoziale del lavoro subordinato.
Il Fatto
Una lavoratrice aveva convenuto in giudizio l’Associazione presso cui aveva prestato attività e il suo legale rappresentante, chiedendo l’accertamento di due rapporti di lavoro subordinato (periodi 2004-2007 e 2009-2010) con mansioni di educatrice, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, affermando la sussistenza dei rapporti di subordinazione e ritenendo il presidente dell’associazione responsabile in via solidale ai sensi dell’art. 38 c.c., sulla base degli elementi emersi dal quadro probatorio: il presidente firmava le lettere di assunzione, gli assegni per i pagamenti e impartiva direttive ai coordinatori.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale del legale rappresentante, confermando la sua responsabilità solidale. La Corte ha richiamato il principio per cui la responsabilità ex art. 38, secondo comma, c.c. richiede la prova dell’attività negoziale concretamente svolta per conto dell’associazione e non la semplice dimostrazione della carica rivestita. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva puntualmente dimostrato tale attività, evidenziando che il presidente aveva personalmente assunto il personale, corrisposto le retribuzioni e impartito direttive per lo svolgimento dell’attività. Le censure del ricorrente si risolvevano, pertanto, in una mera sollecitazione a un diverso coordinamento dei riscontri probatori.
Con riferimento al ricorso incidentale dell’associazione, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Le questioni relative alla costituzione di un’associazione temporanea di scopo, all’attuazione di un progetto concordato con i Comuni e ai programmi di lavoro vincolanti erano del tutto nuove, non essendo state trattate nella decisione impugnata e non avendo il ricorrente indicato i tempi e i modi della loro tempestiva introduzione nel giudizio di merito.
La Corte ha inoltre ribadito che, ai fini dell’accertamento della subordinazione, è imprescindibile l’indagine sull’effettivo atteggiarsi del rapporto, che non può arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti. Tale indagine si fonda sul comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ex art. 1362, secondo comma, c.c., che consente di verificarne la coerenza con la successiva attuazione. Ne deriva l’indisponibilità del tipo negoziale del lavoro subordinato, sia da parte del legislatore sia da parte dei contraenti individuali.
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Nota della Redazione
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