Trasparenza fiscale e litisconsorzio necessario: rimessione al primo giudice (Cass. civ. Sez. V n. 22118 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali i cui soci abbiano optato per il regime della trasparenza fiscale, con automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci e della società, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Il rilievo del difetto di contraddittorio originario comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un avviso di accertamento emesso a fini di imposte dirette e indirette nei confronti di una società di capitali, sulla base dei rilievi contenuti in un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La società, insieme alle due socie titolari ciascuna del cinquanta per cento del capitale, aveva optato per il regime della trasparenza fiscale.
In derivazione, l’amministrazione finanziaria provvedeva a rettificare anche la dichiarazione della società controllante, che impugnava l’atto. Dopo una prima declinatoria di competenza e la riassunzione del giudizio, la controversia giungeva alla CTR della Lombardia, che accoglieva l’appello della società rilevando l’incompetenza territoriale dell’ufficio emittente e del giudice adito e annullando l’avviso. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, prima di esaminare i motivi di ricorso, rileva d’ufficio un vizio preliminare e assorbente: il difetto di contraddittorio originario nei confronti dei litisconsorti necessari, conseguenza dell’adesione della società al regime di trasparenza fiscale.
Il Collegio richiama il proprio orientamento espresso da Cass. n. 24472 del 2015, secondo cui, in caso di rettifica delle dichiarazioni di una società di capitali con opzione per la trasparenza, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, verso tutti i soci e la società. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è pertanto affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche di ufficio. Da qui la cassazione senza rinvio della sentenza e la rimessione della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano.
La Corte esclude la necessità di determinare il giudice competente ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. civ., non ricorrendo l’ipotesi tipizzata della cassazione per violazione delle norme sulla competenza. Osserva inoltre che la sentenza impugnata, pur dichiarando in motivazione l’incompetenza anche del giudice adito, ha in realtà affermato la nullità assoluta dell’avviso per violazione delle regole sulla competenza territoriale dell’articolazione amministrativa emittente. L’incompetenza del plesso giurisdizionale costituisce dunque una conseguenza argomentativa di quella “a monte” dell’ufficio, sì da escludere una pronuncia ultra petita.
Quanto alla competenza dell’ufficio, la Corte condivide prospetticamente il terzo motivo, richiamando l’art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, che radica la competenza in capo all’ufficio distrettuale del domicilio fiscale del soggetto obbligato, e l’art. 58, comma 3, del medesimo d.P.R., che individua il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche nel comune della sede legale, solo “in mancanza” della quale rileva il criterio sussidiario della sede amministrativa (cfr. Cass. n. 16487 del 2020). La sede legale è dunque l’unico criterio rilevante, senza che incomba all’ufficio valutare l’effettività della stessa.
Non rileva in contrario la giurisprudenza penale richiamata (Cass. pen., Sez. 3, n. 20504 del 2014 e n. 27606 del 2020), che valorizza la sede effettiva in caso di sede legale fittizia: si tratta di logiche interne al diritto penale, incentrate sulla condotta dell’agente, inestensibili all’ambito tributario, che si focalizza sull’imputazione all’ente. Infine, il fatto che le indagini siano state condotte dalla Guardia di Finanza di Bolzano non incide sulla competenza dell’ufficio, poiché gli accessi e le verifiche non sono soggetti alle delimitazioni territoriali poste per gli organi dell’amministrazione finanziaria (Cass. n. 90 del 2015).
Nota della Redazione
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