Contraddittorio necessario nella trasparenza fiscale e legittimazione dell’ex legale rappresentante (Cass. civ. Sez. V n. 22116 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali i cui soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Il mero destinatario della notifica dell’avviso di accertamento, che non sia effettivo legale rappresentante né titolare di una posizione soggettiva incisa dall’accertamento, è privo di legittimazione a impugnarlo in proprio.

Il Fatto

La Direzione Provinciale I di Milano dell’Agenzia delle entrate rettificava, ai fini delle imposte dirette e indirette, la dichiarazione per l’anno d’imposta 2006 di una società, i cui soci avevano optato per il regime di trasparenza fiscale. In derivazione venivano emessi avvisi di accertamento verso la società partecipata e verso le socie.

La società impugnava l’avviso; la CTP di Milano respingeva il ricorso, ma la CTR della Lombardia accoglieva l’appello rilevando l’incompetenza territoriale dell’ufficio emittente e del giudice adito, per essere la sede milanese un mero recapito. Anche l’ex legale rappresentante impugnava lo stesso avviso, con esito analogo in appello. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione avverso entrambe le sentenze.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i due fascicoli per connessione. Nel ricorso nei confronti dell’ex legale rappresentante ritiene fondato il primo motivo, assorbendo gli altri: il ricorrente era stato meramente attinto dalla notifica dell’avviso, diretto unicamente alla società, senza contestazioni personali. Egli, non investito dei poteri di rappresentanza, non spende il nome della società; né deduce una legittimazione o un interesse proprio all’impugnazione.

La Corte chiarisce che il destinatario di un atto non è automaticamente titolare di una posizione soggettiva di vantaggio incisa dall’accertamento. La pretesa di far dichiarare nulla la notifica, in mancanza di una situazione sostanziale lesa, non ha pregio: la causa non poteva essere proposta ab origine.

Ne deriva la cassazione senza rinvio, con pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., e regolazione delle spese.

Sul ricorso relativo alla società, la Corte rileva d’ufficio il difetto di contraddittorio originario con i litisconsorti necessari, per via dell’adesione al regime di trasparenza fiscale. Richiamando Cass. n. 24472 del 2015, ribadisce che il ricorso di uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 verso tutti i soci e la società. Il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti è nullo, con nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio.

La causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano. La Corte esclude la necessità di determinare il giudice competente ex art. 382, comma 2, cod. proc. civ.: la CTR, sebbene in motivazione abbia ritenuto l’incompetenza dell’articolazione amministrativa emittente, non ha pronunciato ultra petita sull’incompetenza del giudice adito; l’individuazione dell’ufficio meneghino è coerente con l’art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973 e con l’art. 58, comma 3, del medesimo d.P.R., che radica la competenza sulla sede legale. La giurisprudenza penale sulla sede fittizia ex Cass. pen. n. 20504 del 2014 non è estensibile all’ambito tributario. Irrilevante è che le indagini siano state condotte da reparto di Guardia di Finanza di altra sede, giacché gli accessi non soggiacciono alle delimitazioni di competenza territoriale (Cass. n. 90 del 2015).

Nota della Redazione

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