Imposta di successione ed erede con beneficio d’inventario: la liquidazione non è preclusa dalla pendenza della procedura (Cass. civ. n. 15611 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non impedisce all’amministrazione finanziaria di notificare l’avviso di liquidazione dell’imposta sulle successioni prima della conclusione della procedura liquidatoria, atteso che l’erede diviene comunque soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione, sia pure con responsabilità limitata intra vires hereditatis. L’eventuale limitazione della responsabilità, ex art. 490, secondo comma, n. 2), cod. civ., deve essere eccepita dall’erede o rilevata d’ufficio nel giudizio tributario di impugnazione dell’atto impositivo, avente natura di impugnazione-merito, e non può essere fatta valere in un momento successivo, attesa la preclusione derivante dalla definitività dell’avviso non impugnato.
Il Fatto
A seguito del rilascio dei beni ai creditori ereditari e legatari, ex artt. 507 e 508 cod. civ., da parte dell’erede testamentaria con beneficio d’inventario, l’Agenzia delle Entrate notificava al curatore dell’eredità un avviso di liquidazione per la maggiore imposta sulle successioni, quantificata in € 96.112,48. Il curatore impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L’Agenzia proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, la quale confermava la decisione di prime cure sul presupposto che la base imponibile non potesse determinarsi prima della conclusione della procedura liquidatoria sull’eredità beneficiata. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, censurando l’errore commesso dal giudice di appello nell’avere ritenuto che l’avviso di liquidazione non potesse essere emesso prima della chiusura della procedura liquidatoria. In linea generale, nonostante l’accettazione con beneficio d’inventario, l’erede diviene soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione, sebbene la sua responsabilità resti limitata al valore dei beni ricevuti. Tale accettazione non impedisce che, entro i limiti del valore dell’eredità, i creditori agiscano direttamente contro di lui: l’erede convenuto deve far valere il beneficio nel giudizio di cognizione, poiché, in mancanza, la pronuncia costituisce titolo non più contestabile in sede esecutiva.
Con specifico riferimento alla materia tributaria, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la giurisdizione tributaria comprende anche l’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’imposta e dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato. Ne consegue che, qualora tra i debiti ereditari rientri un debito di imposta e l’erede abbia accettato con beneficio d’inventario, le commissioni tributarie devono conoscere dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione con cui l’erede faccia valere il vizio proprio dell’atto, volto a conseguire il pagamento dell’intera imposta e non di quanto possibile per effetto dell’accettazione beneficiata.
La Corte ha inoltre precisato che tale principio non è stato sconfessato dal parallelo indirizzo della Sezione tributaria, secondo cui la limitazione della responsabilità dell’erede è opponibile all’Erario anche in sede di impugnazione del diniego di rimborso, a prescindere dalla mancata impugnazione del precedente atto impositivo. Tale orientamento è stato enunciato con specifico riguardo all’imposta sulle successioni, per la cui liquidazione è imprescindibile la preventiva determinazione dell’attivo ereditario. In coerenza con la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario, la pronuncia del giudice di appello non poteva esaurirsi nel mero annullamento dell’atto impositivo, ma doveva anche accertare l’assunzione del debito tributario da parte dell’erede intra vires hereditatis.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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