Giudizio di rinvio chiuso e divieto di sindacare il principio rescindente (Cass. civ. Sez. V n. 22304 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione proposto avverso la sentenza emessa dal giudice di rinvio nella fase cd. rescissoria la Corte è vincolata al principio di diritto enunciato con la pronuncia rescindente. L’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. impone al giudice di rinvio di uniformarsi a quanto stabilito dalla Corte, e tale vincolo opera anche nei confronti della Corte nuovamente investita del ricorso, che non può modificare il principio precedentemente enunciato neppure in presenza di un sopravvenuto mutamento della giurisprudenza di legittimità. Solo la sopravvenuta modificazione normativa, la dichiarazione di incostituzionalità della norma o le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea o della Corte EDU possono incidere sul principio. Ne consegue che nel giudizio rescissorio non può dispersi il rinvio alle Sezioni Unite, perché l’ordinanza finirebbe per integrare una forma surrettizia e abnorme di revocazione del provvedimento rescindente.
Il Fatto
Una associazione professionale tra avvocati e uno dei soci hanno impugnato due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2011, con i quali l’amministrazione finanziaria aveva intimato il pagamento di maggior IRAP e IVA e, in applicazione del principio di trasparenza, di un maggior reddito di partecipazione. I ricorsi, riuniti e rigettati in primo grado, sono stati respinti anche in appello.
La Cassazione, con ordinanza rescindente, ha cassato la sentenza di secondo grado per difetto di motivazione sulla delega di firma e ha rinviato alla CTR in diversa composizione. Il giudice del rinvio ha nuovamente rigettato l’appello. Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione per violazione dei limiti del giudizio di rinvio e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui i ricorrenti contestano l’acquisizione, nella fase rescissoria, di documentazione prodotta per la prima volta in tale sede. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità: il ricorso, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non individua quali siano i nuovi documenti posti a fondamento della decisione né in quale momento processuale siano stati prodotti. La CTR, infatti, richiama l’ordine di servizio n. 26/2014, già esaminato nella fase rescindente, e la tabella allegata dichiarata «agli atti del processo», senza precisare quando sia stata depositata.
Sul piano sostanziale la Corte osserva che il carattere chiuso del giudizio di rinvio non esclude in assoluto nuove acquisizioni probatorie riconducibili a esigenze istruttorie derivate dalla sentenza rescindente. Richiamando Cass. n. 28976 del 2023, si afferma che l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 preclude l’acquisizione di nuove prove documentali salvo che siano giustificate da fatti sopravvenuti, da esigenze istruttorie della sentenza di annullamento o dall’impossibilità di produrle prima per causa di forza maggiore.
Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e l’omesso esame dell’eccezione di giudicato formatosi su altra pronuncia, è infondato. I ricorrenti pretendono di far valere nel giudizio rescissorio una decisione anteriore alla pronuncia rescindente, rimettendo in discussione il principio in essa affermato. Ma il giudice del rinvio è tenuto ad adeguarsi a quanto stabilito dalla Corte in forza dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e la Corte nuovamente investita deve giudicare muovendo dal medesimo principio di diritto, senza possibilità di modificarlo.
Il vincolo cede soltanto davanti a una sopravvenuta modificazione normativa, alla dichiarazione di incostituzionalità della norma o alle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea o della Corte EDU. Ne deriva che non può dispersi il rinvio alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ., perché tale ordinanza integrerebbe una forma surrettizia e abnorme di revocazione del provvedimento rescindente.
Il terzo motivo, relativo all’avviso di accertamento individuale sottoscritto da soggetto diverso da quello indicato nella delega, è parimenti inammissibile: il ricorso non indica in quale parte dell’atto d’appello la questione era stata tempestivamente proposta davanti alla CTR. Il ricorso è quindi rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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