Raddoppio dei termini solo per reati, non per l’Irap (Cass. civ. Sez. V n. 2593 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati del d.lgs. n. 74/2000, ossia la ricorrenza di seri indizi di reato. Non è richiesta l’effettiva presentazione della denuncia e restano irrilevanti gli esiti del procedimento penale, salvo l’uso pretestuoso o strumentale della disposizione. Il raddoppio non opera però per l’Irap, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. Nell’accertamento induttivo non sussiste un obbligo generalizzato di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, che non investe l’attività di indagine e acquisizione probatoria.
Il Fatto
L’Ufficio recuperava a tassazione, per una annualità, maggiori redditi non dichiarati ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, contestando al contribuente, titolare di ditta individuale operante nel commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi, il ruolo di interposto in schemi fraudolenti. Nel corso della verifica, iniziata nei confronti di una società terza, emergeva il coinvolgimento della ditta, cui l’Amministrazione notificava un questionario per ottenere la documentazione contabile.
Il contribuente rispondeva di non possedere la documentazione, per aver ceduto l’azienda a una società e aver trasferito le relative quote, con consegna della contabilità al nuovo amministratore. L’Ufficio, ritenuta la cessione fittizia e il contribuente inadempiente all’onere di esibizione, determinava il reddito di impresa ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis), del d.P.R. n. 600/1973 e notificava l’avviso di accertamento oltre i termini ordinari, invocando il raddoppio. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale confermava in appello. Il contribuente propone ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, respingendo la dedotta motivazione apparente. Secondo la costante giurisprudenza richiamata, tra cui Sezioni Unite n. 22232 del 2016, la motivazione è solo apparente quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. Nella specie la sentenza di appello consente di ricostruire l’iter logico, e il riferimento alla condotta già censurata per l’annualità successiva è effettuato solo in via rafforzativa.
Il primo motivo è invece fondato limitatamente all’Irap. Il raddoppio presuppone l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati del d.lgs. n. 74/2000: l’emersione in sede di verifica delle condizioni di denunciabilità è sufficiente, i termini operano automaticamente e non rileva la successiva prescrizione del reato. Il meccanismo attiene solo alla commisurazione del termine, senza riaprire poteri esauriti. Tuttavia, poiché le violazioni Irap non sono presidiate da sanzioni penali, il raddoppio non può estendersi a tale tributo. Essendo pacifico l’accertamento oltre i termini ordinari, sul punto la sentenza va cassata.
I motivi terzo e quarto, sull’accertamento induttivo, sono infondati. L’Ufficio era legittimato a determinare il reddito prescindendo dalle scritture contabili, avendo il contribuente omesso di dare seguito all’invito di esibizione. La risposta inidonea equivale alla mancata risposta, e la fittizietà della cessione, accertata in fatto, rendeva sostanzialmente inadempiente l’obbligato.
Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, la Corte, esaminato il sesto motivo con priorità, ricorda che l’obbligatorietà non è assoluta e non investe l’attività di indagine e acquisizione probatoria; il quinto motivo resta assorbito. I motivi settimo e ottavo sono infondato l’ottavo e inammissibile il settimo: la determinazione del reddito ha riguardato il fatturato effettivo, e non coefficienti presuntivi di settore. Il ricorso è accolto solo sul raddoppio in materia di Irap, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Nota della Redazione
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