Società estinta, debiti e litisconsorzio necessario tra tutti gli ex soci (Cass. civ. Sez. V n. 6772 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno del rapporto giuridico facente capo all’ente, si determina un fenomeno di tipo successorio per cui l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci. Quando l’azione abbia ad oggetto un debito della società estinta, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, poiché l’obbligazione di pagamento dei debiti sociali non è solidale ma unitaria. Ne deriva un litisconsorzio di natura processuale che si delinea quando uno solo dei soci agisca o sia convenuto in luogo della società estinta, con conseguente nullità dell’intero giudizio e rinvio per l’integrazione del contraddittorio.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento per Iva, Ires e Irap relativi all’anno 2009 nei confronti di una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. L’atto era stato notificato anche al ricorrente, quale socio e amministratore, indicato come autore della violazione e successore della società estinta.

La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, aveva confermato l’avviso, riconoscendo la legittimazione passiva del socio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del controriscorso per tardività. La notificazione del ricorso era viziata perché effettuata direttamente all’Avvocatura dello Stato e non all’Agenzia, che aveva agito in proprio nel grado di appello. Il controricorso, pertanto, non è tardivo e il suo deposito è avvenuto entro il termine dell’art. 370, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, sanando il vizio originario.

La questione preliminare all’esame dei motivi concerne l’integrità del contraddittorio. L’avviso era stato emesso nei confronti della società cancellata e, direttamente, nei confronti del ricorrente quale autore della violazione. Il giudizio era stato instaurato dal socio, che tale è anche successore della società estinta.

La Corte richiama il diritto vivente delle Sezioni Unite n. 6070 e n. 6072 del 2013: all’estinzione della società consegue un fenomeno successorio per cui l’obbligazione sociale si trasferisce ai soci e i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono agli stessi in regime di contitolarità.

Le Sezioni Unite, sotto altro profilo, hanno distinto l’ipotesi in cui l’ex socio agisca per un credito da quella in cui l’azione abbia ad oggetto un debito della società estinta. Solo in quest’ultimo caso la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, poiché l’obbligazione di pagamento dei debiti sociali non è solidale ma unitaria. Ne deriva un litisconsorzio di natura processuale, che si delinea quando uno solo dei soci agisca o sia convenuto in luogo della società estinta, come affermato da Cass. n. 15894 del 2014, Cass. n. 17492 del 2018 e Cass. n. 15637 del 2019.

Resta priva di rilievo la circostanza che l’ex socio di società di capitali risponda solo entro i limiti della propria partecipazione: il litisconsorzio sussiste proprio perché tutti i soci devono essere chiamati nel giudizio per poter interloquire, ciascuno quale successore della società estinta. Quanto alla dedotta estraneità della posizione di ex amministratore, essa resta superata dal contestato ruolo di autore della violazione. La Corte dichiara quindi la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in diversa composizione per l’integrazione del contraddittorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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