Recesso per giusta causa nel contratto di agenzia e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22349 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, primo comma, cod. civ. per il contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia. In quest’ultimo ambito, tuttavia, il rapporto di fiducia assume maggiore intensità, in corrispondenza della più ampia autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi: ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza. La relativa valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e congruamente argomentata. In materia di responsabilità contrattuale, la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un agente, responsabile di una sub-agenzia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha riconosciuto la giusta causa di recesso della preponente e ha escluso l’indennità di cessazione del rapporto.
La Corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento sull’ingiustificato rifiuto dell’agente di trasferirsi presso un’altra agenzia per l’accorpamento delle due strutture, disposto per motivi di riorganizzazione aziendale, qualificando tale condotta come grave inadempimento. Il ricorrente censura la decisione con quattro motivi, deducendo la violazione delle norme sul recesso e sulla responsabilità contrattuale, l’omesso esame di fatti decisivi e vizi inerenti alla legittimazione passiva di uno dei controricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, per la loro stretta connessione, e li dichiara inammissibili. Muovendo dalla premessa che l’art. 2119, primo comma, cod. civ. si applica anche al contratto di agenzia, la Corte ribadisce che in tale ambito il rapporto di fiducia ha intensità maggiore rispetto al lavoro subordinato e che, dunque, è sufficiente un fatto di minore consistenza per legittimare il recesso, secondo una valutazione insindacabile del giudice di merito ove congruamente argomentata.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1455 cod. civ., il collegio osserva che la valutazione della gravità dell’inadempimento costituisce questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Nel caso di specie non emergono errori di diritto, neppure sotto il profilo del vizio di sussunzione: il ricorrente lamenta piuttosto un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, censurabile solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, oggi nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Nella denunciata omissione di esame di fatti manca il carattere della decisività, proprio perché il ricorrente deduce la loro pluralità, il che esclude di per sé la portata risolutiva di ciascuno. Il vizio si colloca quindi al di fuori del nuovo paradigma normativo e non ha ad oggetto un fatto storico, ma la diversa valutazione probatoria di una sequenza cronologica di fatti.
Il terzo motivo, con cui si denuncia l’erronea qualificazione dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.: il ricorrente non ha trascritto la comparsa di risposta in appello. La Corte chiarisce che il principio di specificità, anche alla luce dei criteri della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia, non impone un onere di integrale trascrizione degli atti, purché nel ricorso sia puntualmente indicato il loro contenuto e segnalata la loro presenza negli atti di merito.
Il quarto motivo, prospettato in via meramente ipotetica, è infine inammissibile per difetto di interesse: il ricorrente non potrebbe conseguire un risultato pratico favorevole, essendo rimasta ferma la pronuncia pregiudiziale di difetto di legittimazione di uno dei controricorrenti in proprio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.