Licenziamento disciplinare: il giudice di legittimità non può riscrivere l’accertamento del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14282 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza di censure eterogenee, prospetti congiuntamente vizi di violazione di legge e vizi di motivazione, non essendo consentito al giudice di legittimità di riscrivere l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito. Il vizio di motivazione è denunciabile solo quando si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come nella mancanza assoluta, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa. La condotta del lavoratore che aggredisce un collega con una spranga e lo investe con l’auto, senza alcuna provocazione, integra giusta causa di licenziamento, essendo gravemente lesiva del vincolo fiduciario.
Il Fatto
Il lavoratore era stato licenziato per giusta causa dopo aver aggredito verbalmente e minacciato con una spranga di ferro un collega, per poi passare con la ruota posteriore dell’auto sul suo piede. Il Tribunale aveva accolto la domanda sul superiore inquadramento ma rigettato quella relativa al licenziamento. La Corte d’appello, dopo aver disposto un’integrazione istruttoria, confermava la legittimità del recesso, ritenendo che la condotta fosse gravemente lesiva del vincolo fiduciario e che non ricorresse l’ipotesi più lieve del “diverbio non seguito da vie di fatto” prevista dal CCNL.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi di ricorso, tutti fondati sulla denuncia di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ma caratterizzati dalla commistione con censure relative alla motivazione. Richiamato il costante orientamento delle Sezioni Unite sulla natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, il Collegio ha ricordato che tale controllo è ormai limitato alle sole anomalie che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
La promiscuità tra i diversi mezzi di impugnazione rende il ricorso inammissibile, non potendo coesistere nello stesso motivo censure fondate sulla non contestazione della ricostruzione fattuale e censure che contestano proprio tale ricostruzione. Il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione di norme di diritto, ha in realtà sollecitato una rivalutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità.
Quanto alla dedotta illogicità della motivazione, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva correttamente escluso l’acquisizione di una registrazione audio, trattandosi di prova documentale formatasi prima della chiusura del giudizio di primo grado. Il lavoratore non aveva dimostrato l’impossibilità di produrla tempestivamente, sicché la decisione della Corte territoriale risulta coerente con la disciplina degli oneri di allegazione nel giudizio di appello.
Infondato anche il motivo sulla proporzionalità della sanzione espulsiva: la condotta accertata non era solo colposa in relazione all’investimento, ma anche dolosa quanto all’uso della spranga a scopo intimidatorio. La sentenza impugnata non presenta alcuna contraddizione, avendo correttamente distinto l’assenza di colluttazione dalla sussistenza di “vie di fatto” consistenti nell’aggressione e nell’investimento. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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