Licenziamento del dirigente pubblico e divieto di nuove allegazioni in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26771 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza di appello, il divieto di nova sancito dagli artt. 345 e 437 c.p.c. non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le allegazioni di fatto non esplicate in primo grado, poiché la loro ammissione in secondo grado trasformerebbe il giudizio di appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello estraneo al vigente ordinamento processuale. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, solleciti in realtà una diversa valutazione del materiale probatorio, giudizio di merito riservato al giudice di appello. Non sussiste alcuna pregiudizialità del processo penale rispetto a quello disciplinare, perché l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, non la prevede. Le intercettazioni telefoniche possono essere valutate nel processo civile quali prove atipiche, purché disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, incontrando il limite dell’art. 270 c.p.p. solo in sede penale.
Il Fatto
Il ricorrente, già direttore di un dipartimento di un ente locale capitolino, ha proposto domanda per la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli. L’addebito riguardava la richiesta e l’ottenimento, da un imprenditore, della provvista necessaria per l’acquisto dell’abitazione familiare, non coperta da alcun mutuo bancario.
Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la decisione, disattendendo la nuova prospettazione dei fatti offerta dall’appellante perché confliggente con le deduzioni di primo grado. Respinta l’istanza di sospensione in attesa della revisione della sentenza penale, il giudice di appello ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni e le dichiarazioni verbalizzate dalla polizia giudiziaria, desumendone un accordo con finalità corruttive e una grave violazione dei doveri dirigenziali. Il ricorrente propone sette motivi di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che l’impugnazione, al di là della pluralità dei motivi, mira essenzialmente a sostenere la mancata ammissione delle allegazioni e delle prove relative alla diversa prospettazione dei fatti, la cui negazione avrebbe inficiato la pronuncia per carenza di prova dell’addebito.
Il primo motivo è inammissibile perché non coglie la reale ratio decidendi: la documentazione poteva essere prodotta in primo grado e le circostanze che si intendevano provare non erano mai state prospettate come causale della dazione. Il giudice di appello ha quindi correttamente applicato il principio secondo cui il divieto di nova copre anche le allegazioni di fatto non esplicate in primo grado, Cass. n. 9211/2022.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: dall’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 non emerge alcuna pregiudizialità del processo penale rispetto a quello disciplinare.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili: sotto l’apparente violazione di legge sollecitano una diversa valutazione del materiale probatorio. Il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della fattispecie astratta, mentre l’errata ricostruzione della fattispecie concreta attiene alla valutazione del merito, censurabile solo sotto il profilo motivazionale nei limiti processuali. La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile solo quando il giudice, a fronte di un quadro probatorio incerto, erri nella qualificazione del fatto costitutivo o impeditivo. Quanto alle intercettazioni, la Corte ribadisce che esse sono valutabili nel processo civile quali prove atipiche.
Il quinto motivo è inammissibile perché afferma apoditticamente la decisività delle prove non ammesse, Cass. n. 30810/2023, senza indicarne le ragioni, né sussiste l’omessa pronuncia. Il sesto e il settimo motivo non censurano adeguatamente la duplice ratio decidendi: la Corte territoriale ha ritenuto provato l’accordo corruttivo e, in ogni caso, l’accettazione di rilevanti utilità gravemente lesiva del vincolo fiduciario, in linea con Cass. n. 31202/2021. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.