Consegna frazionata tardiva e recesso dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. I n. 22522 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici anteriori all’entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, la consegna frazionata dei lavori tardiva non attribuisce all’appaltatore il diritto di agire secondo il diritto comune, né per la risoluzione né per il risarcimento dei maggiori oneri. La disciplina speciale gli riconosce la sola facoltà di chiedere il recesso dal contratto, con rimborso delle spese sostenute nei limiti di legge; solo il mancato accoglimento dell’istanza, in presenza di ritardo imputabile all’Amministrazione, apre al compenso per i maggiori oneri. Ove l’impresa preferisca non recedere, si presume che abbia considerato il contratto ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della Stazione appaltante, potendo al più pretendere la proroga del termine di ultimazione. La previsione del Capitolato Speciale che riserva al committente la facoltà di sospendere i lavori senza compenso prevale, per gli appalti stipulati prima del d.m. n. 145 del 2000, sulle clausole inderogabili del Capitolato Generale, non applicabili ratione temporis.
Il Fatto
Una società appaltatrice, in proprio e quale mandataria di un’A.T.I., aveva eseguito lavori di ristrutturazione e completamento di un ospedale, affidati in appalto nel luglio 1998 per un corrispettivo di oltre diciotto miliardi di lire. Nel corso dell’esecuzione erano insorte contestazioni sfociate in tre riserve, relative a ritardi nella predisposizione e approvazione delle perizie di variante, alla tardiva consegna delle aree oggetto di procedure espropriative e a sospensioni dei lavori disposte a seguito del sequestro di un impianto di depurazione.
Il Tribunale aveva respinto le domande risarcitorie; la Corte di appello di Napoli, con sentenza del settembre 2018, aveva confermato il rigetto. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle norme regolamentari sulla consegna dei lavori e sulle sospensioni.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile nella parte relativa alla riserva n. 1. La Corte ribadisce che il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. presuppone l’omesso esame di un fatto storico, inteso come accadimento naturalistico, e non di una questione, di una deduzione difensiva o di un punto della sentenza. La ricorrente aveva indicato le difformità del sottosuolo e i tempi di approvazione delle varianti, ma non aveva illustrato il rapporto di derivazione diretta tra il loro mancato esame e la decisione sfavorevole, violando l’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Quanto alla riserva n. 3, il capo impugnato poggia su tre rationes decidendi. La Corte esamina quella sull’applicabilità dell’art. 129 d.P.R. n. 554 del 1999 e ne corregge la motivazione: la disciplina richiamata è sopravvenuta alla stipula del contratto e, per l’art. 232, comma 2, d.P.R. cit., non si applica agli appalti anteriori. Trova invece applicazione, ratione temporis, l’art. 10, comma 8, d.P.R. n. 1063 del 1962, sostanzialmente riprodotto nella norma successiva.
La Corte ricostruisce la disciplina speciale della consegna frazionata: essa non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto secondo il diritto comune né di avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce la facoltà di chiedere il recesso, con rimborso delle spese nei limiti percentuali indicati, oppure di non formulare l’istanza, accettando la consegna tardiva e il nuovo termine. La finalità della norma è consentire all’Amministrazione di conoscere immediatamente le conseguenze del ritardo e decidere se mantenere in vita il rapporto. Il rigetto di questa censura rende inammissibili per carenza di interesse le censure rivolte alle altre due rationes.
Il secondo motivo è fondato, ma nei termini precisati dalla Corte. Il d.m. n. 145 del 2000, recante il nuovo Capitolato Generale, non è applicabile agli appalti stipulati prima della sua entrata in vigore. Il previgente Capitolato Generale di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962, richiamato nel Capitolato Speciale, non ha valore normativo per gli appalti degli enti pubblici diversi dallo Stato, ma operа come clausola negoziale per volontà pattizia. È pertanto corretta l’applicazione dell’art. 28 del Capitolato Speciale, che riconosce al committente la facoltà di sospendere i lavori senza compenso.
Il ricorso è respinto. La soccombenza regge la condanna alle spese, liquidate in dodicimila euro per compenso e duecento per esborsi, oltre accessori. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato raddoppiato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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