Revoca del dirigente generale regionale e legittimità dello spoils system (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22519 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La novella dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2009, nel procedimentalizzare il conferimento degli incarichi dirigenziali, non abroga implicitamente la disciplina regionale che prevede lo spoils system dei dirigenti generali. La revoca per mutamento politico resta legittima quando l’incarico, per funzioni e collocazione, sia riconducibile a una posizione apicale e fiduciaria, di cui l’organo di governo si avvale per l’attività di indirizzo politico-amministrativo. L’accertamento sulla sussistenza di tali requisiti è rimesso al giudice di merito. Non integra selezione comparativa la procedura che, pur richiamando criteri orientativi, non ne fissi l’ordine di importanza, non preveda una graduatoria e non istituisca alcuna commissione di valutazione delle candidature.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione della revoca dell’incarico di direzione generale di un Dipartimento di una Regione, conferito a un soggetto esterno al ruolo regionale mediante procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il lavoratore aveva adito il giudice del lavoro sostenendo la natura esclusivamente gestionale delle funzioni svolte e l’illegittimità del recesso anticipato rispetto alle clausole del contratto individuale.
La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda, riconoscendo la natura fiduciaria e apicale dell’incarico e la conseguente applicabilità del regime di spoils system. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo pluriarticolato; la Regione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente le censure, stante la loro stretta connessione logica, e richiama il proprio precedente Cass. n. 1490 del 2023, reso in fattispecie analoga riguardante altro dirigente preposto a Dipartimento presso la medesima Regione. Da tale indirizzo si evince che la novella del 2009 ha procedimentalizzato il conferimento degli incarichi, ma ha mantenuto ferma la previsione della cessazione degli incarichi apicali decorsi novanta giorni dal voto di fiducia.
Il ricorrente sosteneva l’abrogazione implicita della normativa regionale e la necessaria valorizzazione della distinzione tra incarichi apicali e incarichi di funzione dirigenziale di livello generale. La Corte respinge tale lettura, richiamando l’insegnamento della Corte costituzionale n. 23 del 2019: i meccanismi di revocabilità ad nutum sono incompatibili con l’art. 97 Cost. solo quando riferiti a titolari di incarichi che comportino l’esercizio di funzioni tecniche di attuazione dell’indirizzo politico, e non quando riguardino figure apicali per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti dell’organo nominante.
Quanto alla qualificazione della posizione, la Corte richiama Cass. n. 2510 del 2017: il dirigente generale Capo Dipartimento coordina e dirige il dipartimento, assicura l’unitarietà di azione, assiste gli organi di direzione politica e dispone del potere di organizzazione generale della struttura. Si tratta dunque di incarico apicale e fiduciario, senza che ciò escluda lo svolgimento di compiti di mera gestione.
La Corte ritiene non condivisibile l’assunto secondo cui l’attività di preposizione al Dipartimento Organizzazione e Personale sarebbe priva di tratti politici, considerati gli effetti di indirizzo derivanti dall’organizzazione del personale e dalle scelte sulle modalità di copertura delle esigenze dell’organico. Quanto alla procedura selettiva, il giudice di merito ha accertato l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione: i criteri orientativi non avevano ordine di importanza, non era formata alcuna graduatoria, né era prevista una commissione di valutazione. Infine, le clausole del contratto individuale non rilevano, poiché le regole normative sullo spoils system integrano di diritto e si impongono sulle pattuizioni difformi. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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