Accertamento induttivo legittimo anche se la contabilità è sottratta per furto (Cass. civ. Sez. V n. 22524 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il ricorso al metodo induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 600/1973 è legittimo non soltanto quando l’assenza o l’inidoneità della documentazione contabile dipenda da fatto imputabile al contribuente, ma anche quando detta inidoneità sia dovuta a causa di forza maggiore e, dunque, non imputabile. Rileva, in ogni caso, l’obiettiva inidoneità delle scritture a essere lette, analizzate e a costituire idonea rappresentazione della contabilità, accertata dall’Ufficio e non contestata dal contribuente in quella fase. Il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito quando essa sia sorretta da motivazione non attinta da specifiche censure.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti del titolare di una ditta individuale, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, determinando un reddito di impresa, un volume di affari e un valore della produzione netta con applicazione di Irpef, Iva, Irap, addizionali, sanzioni e interessi.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Treviso, che dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di sottoscrizione del mandato difensivo. In appello la CTR del Veneto, Sez. Venezia-Mestre, riformava parzialmente la decisione, dichiarando ammissibile il ricorso di primo grado ma rigettandolo nel merito. Il contribuente ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea applicazione del metodo induttivo in relazione alla sottrazione della contabilità a seguito di furto; l’Agenzia proponeva a sua volta ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura la sentenza di appello per violazione o falsa applicazione dell’art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, oltre che per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sostenendo di aver messo subito a disposizione dell’Ufficio la contabilità, ritrovata dopo un furto denunciato.
La Corte ritiene il motivo infondato. La sentenza impugnata afferma, in via preliminare, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del metodo induttivo fondandola sull’obiettiva inidoneità delle scritture — oggetto di furto denunciato dal contribuente e ritrovate nello stesso giorno in un fosso, inzuppate d’acqua — ad essere lette, analizzate e a costituire idonea rappresentazione della contabilità. Tale inidoneità è stata rilevata dall’Ufficio durante l’accertamento e non contestata dal contribuente in quella fase.
Il passaggio decisivo è un altro. La sentenza di appello afferma, con motivazione non attinta dal ricorso, che l’accertamento induttivo è giustificato non solo quando l’assenza o l’inidoneità della documentazione contabile dipenda da fatto imputabile al contribuente, ma anche quando la stessa sia dovuta a cause di forza maggiore e, pertanto, non imputabili. Il giudice di merito ha inoltre considerato che il contribuente è stato destinatario di segnalazione per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili e ha definito il procedimento penale con applicazione della pena su richiesta.
Quanto all’omesso esame del fatto decisivo, la Corte esclude che sussista alcun elemento trascurato: la circostanza che le scritture fossero a disposizione per i controlli non risulta provata, perché non è stata messa a disposizione della Guardia di Finanza idonea documentazione contabile. A tale conclusione la sentenza è giunta sulla base del processo verbale di constatazione, non specificamente e tempestivamente contestato dal contribuente sul punto.
Il ricorso principale è dunque rigettato. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è dichiarato assorbito, in applicazione del principio secondo cui il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa, che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato e deve essere esaminato con priorità solo se tali questioni, rilevabili d’ufficio, non siano state esaminate nel giudizio di merito; in caso di rigetto del ricorso principale, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia.
Nota della Redazione
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