Mancata consegna del contratto bancario e prova dell’apertura di credito (Cass. civ. Sez. I n. 18230 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale al cliente, pur integrando violazione di un obbligo specifico dell’istituto di credito, non è produttiva di alcuna nullità, neppure rilevabile d’ufficio. La nullità prevista dall’art. 117, comma 3, t.u.b. presidia l’osservanza della forma come modalità espressiva dell’accordo e non l’adempimento dell’obbligo di consegna dello scritto. A fronte dell’eccezione di prescrizione del credito fondata sulla natura solutoria delle rimesse, l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che alle rimesse attribuisce natura ripristinatoria, costituisce eccezione in senso lato, rilevabile dal giudice anche in grado di appello, purché l’affidamento risulti dai documenti ritualmente acquisiti o dalle deduzioni degli atti difensivi.

Il Fatto

Una società correntista e i suoi fideiussori agiscono in giudizio nei confronti della banca per far accertare l’illegittimità di alcuni addebiti e ottenere la restituzione delle somme versate. Il Tribunale accoglie solo in parte la domanda, limitatamente a un rapporto di conto corrente, rideterminandone il saldo e condannando la banca al pagamento di una somma in favore della società.

La sentenza è appellata dagli originari attori; la Corte di appello di Genova respinge il gravame. Gli stessi ricorrono allora per cassazione con sette motivi, deducendo la nullità del contratto per mancata consegna del documento, l’erronea distribuzione dell’onere della prova, il trattamento della prescrizione delle rimesse e il mancato accoglimento dell’istanza di esibizione documentale. La banca resta intimata.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono l’asserita nullità del contratto derivante dalla mancata consegna, alla società correntista, del documento contenente le pattuizioni del rapporto di conto corrente. I ricorrenti sostengono che la Corte territoriale abbia fatto discendere da una presunzione di conoscenza dello scritto una ulteriore presunzione di consegna, violando il divieto di doppia presunzione. La Corte respinge la censura: poiché la mancata consegna non era stata contestata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la relativa domanda di nullità non era stata proposta.

Nel merito, il Collegio ricorda che le Sezioni Unite n. 898 del 2018 hanno qualificato il vincolo di forma imposto dall’art. 23, comma 1, t.u.f. e dall’art. 117, comma 1, t.u.b. come composito, includendovi la consegna del documento contrattuale. Tale affermazione va però intesa nel senso che la protezione del cliente si realizza anche attraverso la consegna, che costituisce obbligo autonomo e complementare al vincolo di forma.

Il passaggio decisivo è sistematico. L’art. 117, comma 3, t.u.b. commina la nullità per inosservanza della forma; dal comma 2 dello stesso articolo si ricava che la forma è quella esteriore del contratto, restando estranea la consegna dello scritto. La nullità presidia dunque la modalità espressiva dell’accordo e non l’adempimento dell’obbligo di consegna. Ne segue che la relativa violazione non incide sulla validità del contratto e integra, al più, fonte di responsabilità, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 26724 e 26725 del 2007.

Il terzo motivo, sull’onere della prova dei movimenti di conto in capo al correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito, è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.. Il quarto motivo è invece accolto: di fronte all’eccezione di prescrizione avanzata dalla banca, il giudice deve valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché si tratta di eccezione in senso lato. La Corte di appello non poteva quindi dare rilievo assorbente alla mancata allegazione, dovendo verificare se del contratto fosse stata data prova.

Il quinto motivo, sull’ordine di esibizione ex art. 119 t.u.b., è inammissibile: il diritto di ottenere copia della documentazione copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando oltre quel limite il generale onere di conservazione. Il sesto motivo resta assorbito; il settimo, sulla consulenza tecnica, è inammissibile per difetto di specificità. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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