Versamenti bancari del professionista e presunzione di maggior reddito (Cass. civ. Sez. V n. 22665 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, opera anche nei confronti dei lavoratori autonomi con riferimento ai versamenti effettuati su conto corrente. La sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presunzione limitatamente alle parole «o compensi», con effetti circoscritti ai soli prelevamenti: resta invariata la presunzione riferita ai versamenti, per i quali il contribuente è onerato di provare in modo analitico l’estraneità dei movimenti ai fatti imponibili. Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo novellato, concerne esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti.

Il Fatto

Un professionista impugna l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, all’esito di un controllo attinto allo studio legale associato, ha rettificato per il 2011 il reddito dichiarato di euro 17.291,00 portandolo a euro 563.723,00, recuperando maggiori imposte ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni. Il contribuente aveva sostenuto che la documentazione rinvenuta non era riconducibile all’associazione professionale.

La Commissione tributaria regionale rigetta l’appello, confermando la legittimità dell’atto impositivo e la presunzione operante nell’ambito delle indagini bancarie. Il professionista propone ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce la nullità dell’avviso per carente e contraddittoria motivazione, con violazione degli artt. 42, 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, oltre che dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000. Il ricorrente assume che la Commissione avrebbe errato applicando la presunzione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 a un libero professionista, senza considerare la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014. Il motivo è infondato.

La Corte ricostruisce l’orientamento costante: la presunzione legale relativa non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal rinvio contenuto nell’art. 38. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento conservano efficacia presuntiva verso tutti i contribuenti, i quali possono contrastarla dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.

Il Collegio chiarisce che l’illegittimità costituzionale ha colpito la presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti dei lavoratori autonomi, ma non ha inciso sui versamenti ingiustificati, per i quali sopravvive la presunzione di maggior reddito.Nel caso concreto il rilievo riguardava compensi non dichiarati a fronte di operazioni di versamento non giustificate.

Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione dell’art. 53 Cost. per non avere l’Ufficio considerato i costi occorrenti alla determinazione dei ricavi. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo: il vizio di insufficiente motivazione è ormai espunto dal sistema per effetto della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e non risulta prospettato il vizio di motivazione apparente; inoltre non si ravvisa alcun riferimento a fatti controversi, poiché il vizio concerne esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

Il terzo motivo censura la valutazione di inattendibilità delle giustificazioni del ricorrente, che aveva invocato l’esistenza di prestiti usurari, richiamando la sentenza penale del Tribunale di Frosinone. Il motivo è parimenti inammissibile: la doglianza non è sussumibile nel vizio dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e si risolve in una contestazione dell’apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. La sentenza penale è inoltre successiva alla decisione impugnata.

Il ricorso è rigettato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

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