Notifica cartella irreperibili assoluti: ricerche necessarie (Cass. civ. Sez. V n. 7962 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, il ricorso al procedimento previsto per gli irreperibili assoluti ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 presuppone che il messo notificatore abbia svolto, nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, le ricerche volte ad accertare che il destinatario si sia trasferito in luogo sconosciuto, non avendo più abitazione, ufficio o azienda. Nessuna norma disciplina il tipo di ricerche, ma è necessario che dalla relata risulti che esse siano state effettuate, siano attribuibili al notificatore e riferibili alla notifica in esame. La notificazione è pertanto invalida se il messo si limiti a sottoscrivere un modello prestampato con espressioni generiche, impedendo ogni controllo del suo operato. Il giudice di merito che non verifichi, previo esame della relata, la presenza dei presupposti di legge viola i principi che regolano la materia.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento con la quale gli veniva richiesto il pagamento di una somma a titolo di omesso versamento di ritenute alla fonte, deducendo la mancata notificazione della prodromica cartella di pagamento e, in subordine, la prescrizione del credito.

L’agente della riscossione e l’Amministrazione finanziaria contestavano gli assunti, affermando la ritualità della notifica e la definitività della cartella per mancata impugnazione. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, evidenziando che la cartella era stata notificata con la procedura dell’irreperibilità assoluta. La Commissione tributaria regionale, in riforma, riconosceva la prescrizione delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi e annullava in parte l’intimazione, ponendo a carico del contribuente i due terzi delle spese. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo, con cui si lamentava la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello. L’eccezione relativa alla mancata notificazione della comunicazione di irregolarità non è rilevabile d’ufficio, poiché ha ad oggetto un atto della sequela procedimentale. Proposta per la prima volta in appello, la doglianza è inammissibile perché nuova, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992. L’omessa pronuncia della Commissione regionale non integra quindi la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Fondato è invece il secondo motivo. La Corte ricostruisce la distinzione tra irreperibilità relativa, che ricorre quando è conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario non rinvenuto al momento della consegna, e irreperibilità assoluta, che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. Prima di attivare il meccanismo dell’art. 60, comma 1, lett. e), il messo deve compiere nel Comune del domicilio fiscale le ricerche necessarie a stabilire quale dei due procedimenti sia applicabile.

La Corte richiama una consolidata linea giurisprudenziale (da ultimo Cass. n. 28044 del 2024, Cass. n. 8823 del 2024 e Cass. n. 23183 del 2023) secondo cui il messo o l’ufficiale giudiziario devono pervenire all’accertamento del trasferimento in luogo sconosciuto solo dopo aver effettuato ricerche nel Comune del domicilio fiscale. Nessuna norma prescrive quali attività compiere né con quali espressioni verbalizzarne l’esito, purché emerga che le ricerche siano state svolte.

Non basta, ad esempio, la sola attività di ricerca presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare il trasferimento altrove: per la genericità di tale affermazione occorre un’ulteriore verifica, anche mediante l’esame dei registri anagrafici (Cass. n. 6765 del 2019). La Corte richiama poi il principio di diritto di Cass. n. 14658 del 2024: la notificazione è invalida quando il messo non indichi in alcun modo le ricerche svolte, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato con espressioni generiche.

Nel caso di specie la Commissione regionale ha ritenuto legittimo il procedimento “meno garantista” senza verificare, previo esame della relata di notifica, la presenza dei presupposti di legge e l’effettivo svolgimento delle ricerche. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio sulla censura accolta e regoli le spese del giudizio di legittimità. Resta assorbito il terzo motivo, relativo al regolamento delle spese di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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