Decadenza dall’accertamento: termine da calcolare sul periodo d’imposta effettivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 14224 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e di Irap, il termine di decadenza del potere di accertamento di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 decorre dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il cui termine va calcolato con riferimento alla chiusura del periodo d’imposta, che può non coincidere con l’anno solare ma è costituito dall’esercizio o periodo di gestione del soggetto passivo determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. In materia di Iva, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, trova applicazione il termine decadenziale quinquennale di cui all’art. 57, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, decorrente dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il giudice di merito che ometta di accertare l’effettivo periodo d’imposta del contribuente e l’effettiva presentazione della dichiarazione incorre in error in iudicando nella verifica della tempestività dell’avviso di accertamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2009, nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica e del suo legale rappresentante, quale responsabile in solido per le violazioni contestate, determinando maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi al giudice tributario, che respingeva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, invece, accoglieva l’appello, dichiarando la nullità dell’avviso per intervenuta decadenza dal potere di accertamento, sul presupposto che l’atto, notificato il 24 dicembre 2015, fosse tardivo rispetto al termine del 31 dicembre 2014.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, censurando l’errore metodologico compiuto dalla Corte regionale nel verificare la tempestività dell’accertamento.
Quanto alle imposte sui redditi e all’Irap, la Corte ha ricordato che il termine decadenziale di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 è ancorato alla presentazione della dichiarazione. Tale presentazione, a norma dell’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 322 del 1998, deve avvenire entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, che – ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 598 del 1973 – non coincide necessariamente con l’anno solare, ma è costituito dall’esercizio o periodo di gestione del soggetto passivo, come determinato dalla legge o dall’atto costitutivo.
La Corte ha quindi rilevato che i giudici di appello avevano supposto la presentazione della dichiarazione entro il 2010, senza verificare né l’effettiva presentazione né, soprattutto, la durata del periodo d’esercizio dell’associazione. In particolare, la Corte regionale aveva ignorato la circostanza, evidenziata nell’avviso di accertamento, che lo statuto sociale prevedeva la chiusura dell’esercizio al 30 giugno di ogni anno, con conseguente periodo d’imposta dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 e possibile spostamento del termine di decadenza al 31 dicembre 2015.
In relazione all’Iva, la Corte ha evidenziato che la Corte di secondo grado aveva applicato il termine quadriennale di cui all’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, senza accertare i presupposti della sua operatività, ossia l’effettiva presentazione della dichiarazione. Il contribuente aveva anzi sostenuto l’omessa presentazione, affermando che l’associazione non vi era tenuta in quanto operante in regime di legge n. 398/91. In tale evenienza, ha chiarito la Corte, trova applicazione il termine quinquennale di cui al comma 2 della medesima disposizione, che consente la notifica fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, a nulla rilevando che la presentazione non fosse dovuta (Cass. n. 9004/2025).
La Corte ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché accerti i presupposti fattuali – effettivo periodo d’imposta ed eventuale omissione dichiarativa – dai quali dipende l’individuazione del termine di decadenza applicabile.
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Nota della Redazione
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