Prescrizione decennale imposta registro, quinquennale sanzioni e interessi (Cass. civ. Sez. V n. 12057 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di rettifica e liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 d.P.R. n. 131/1986, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76 del medesimo decreto, concernente l’esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, poiché l’imposta di registro non rientra tra i tributi cui si riferisce l’art. 23 d.lgs. n. 46/1999. Il credito per sanzioni si prescrive invece nel termine quinquennale dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, decorrente dall’iscrizione a ruolo, restando escluso il termine decennale da actio iudicati quando la pretesa si fondi su un avviso non impugnato e non su una sentenza passata in giudicato. Gli interessi seguono il termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma la prescrizione matura solo per il segmento temporale anteriore di cinque anni rispetto alla notifica delle cartelle.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto dodici cartelle di pagamento, ciascuna di importo superiore a quarantamila euro, relative al mancato versamento dell’imposta complementare di registro e dell’Invim dovute per la vendita di un terreno, registrata nel dicembre 1993, con cui alcuni germani avevano trasferito il bene a una società.
L’Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato e, a seguito di un giudizio definito con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, aveva emesso un nuovo avviso di liquidazione, notificato ai contribuenti nel gennaio 2006 e non impugnato. Nel febbraio 2015 l’Ufficio ha reso esecutivo il ruolo e tra aprile e giugno 2015 ha notificato le cartelle. I contribuenti sono risultati vittoriosi in appello, per decadenza dall’iscrizione a ruolo; l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 78 d.P.R. n. 131/1986, 2953 cod. civ., 43 d.lgs. n. 46/1999 e artt. 17 e 25 d.P.R. n. 602/1973. L’Agenzia sostiene che i termini di decadenza richiamati riguardino le sole imposte sui redditi e l’IVA, mentre per l’imposta di registro rileverebbe esclusivamente la prescrizione decennale.
La Corte muove dalla ricostruzione pacifica dei fatti: l’avviso di liquidazione del 2005, notificato ai contribuenti, non è stato impugnato ed è quindi divenuto definitivo. Da tale definitività consegue che ogni questione sulla decadenza dall’esercizio del potere impositivo è consumata e residua solo il tema della prescrizione, il cui termine decennale, decorrente non prima del gennaio 2006, non era maturato alla notifica delle cartelle.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui il termine prescrizionale dell’imposta di registro è quello decennale dell’art. 78 d.P.R. n. 131/1986: una volta divenuto definitivo l’avviso, per la riscossione del credito non trovano applicazione né il termine triennale dell’art. 76, né quello dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, non essendo l’imposta di registro compresa tra i tributi considerati dall’art. 23 d.lgs. n. 46/1999. Si afferma inoltre che, accertata la definitività dell’avviso, non assume rilievo l’eventuale notifica del primo atto tributario oltre il termine triennale.
Su questa base il motivo è accolto e la sentenza impugnata è cassata. La Corte decide poi nel merito la questione, rimasta assorbita, della prescrizione di sanzioni e interessi. Il credito per sanzioni si prescrive nel termine quinquennale dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, decorrente dall’iscrizione a ruolo, con esclusione del termine decennale da actio iudicati, poiché la pretesa si fonda su un avviso non impugnato e non su una sentenza passata in giudicato. Gli interessi seguono il termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma la prescrizione opera solo per il segmento temporale maturato sino a cinque anni prima delle notifiche.
Il ricorso è pertanto parzialmente accolto: sono dichiarate non dovute le sanzioni e gli interessi, questi ultimi limitatamente a quelli maturati sino a cinque anni prima delle notifiche delle cartelle. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.