Cumulo pene e carcerazione sofferta: criterio cronologico nell’art. 78 cod. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 28148 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione delle pene concorrenti, quando i reati siano stati commessi in tempi diversi e siano stati già sofferti periodi di carcerazione, il giudice deve ordinare cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detrarre ogni periodo dal cumulo parziale delle pene relative ai reati commessi in precedenza. Il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. va applicato nel singolo cumulo parziale, con la conseguenza che non è consentita una cumulabilità globale. Quest’ultima, imputando periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, violerebbe l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
La difesa del condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Sulmona in materia di esecuzione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 78 cod. pen.
Due i profili contestati: il criterio applicato nel provvedimento di cumulo delle pene e la determinazione della data di consumazione del reato associativo. La questione approda in Cassazione per verificare la correttezza del metodo di imputazione dei periodi di carcerazione già espiata rispetto alle pene oggetto di cumulo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema del coordinamento tra cumulo delle pene concorrenti e detrazione della carcerazione sofferta. Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 78 cod. pen., letto in correlazione con l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Il principio richiamato è consolidato: i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione devono essere ordinati cronologicamente. La detrazione opera poi nel singolo cumulo parziale delle pene relative ai reati commessi in precedenza. Il criterio dell’art. 78 cod. pen. va dunque applicato all’interno di ciascun cumulo, e non in via unitaria.
La Corte esclude espressamente la cumulabilità globale, perché una simile operazione comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, con violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
A sostegno del principio il Collegio richiama un proprio precedente, Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023. La regola sostanziale e quella processuale restano così distinte ma coordinate: l’ordine cronologico governa il cumulo, la detrazione segue il criterio parziale.
Su queste basi il ricorso, articolato sulla violazione dell’art. 78 cod. pen., viene scrutinato alla luce del consolidato orientamento, che conferma la non consentita imputazione globale dei periodi di carcerazione anticipata rispetto alle pene per reati successivi.
Nota della Redazione
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