Pene sostitutive: no all’istanza specifica, basta la valutazione prognostica (Cass. pen. Sez. V n. 1673 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva non è subordinata alla presentazione di un’istanza specifica e particolarmente motivata, ma soltanto a una valutazione, che il giudice può compiere anche d’ufficio, in ordine alla sussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. I fondati motivi che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ostano alla sostituzione, richiedono un’adeguata e congrua valutazione del bilanciamento, in chiave prognostica, tra finalità rieducativa della pena ed effettività della stessa. È quindi erronea la decisione che rigetti l’istanza limitandosi a considerazioni meramente formali sulla sua genericità.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2024, confermava la pronuncia del Tribunale che aveva condannato l’imputato, quale amministratore unico di una società poi dichiarata fallita, alla pena di tre anni di reclusione per diverse fattispecie di bancarotta. Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato avrebbe distratto crediti per un valore complessivo di euro 184.636,00, tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e cagionato il fallimento con operazioni dolose, accumulando debiti erariali per oltre euro 380.000,00.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., e con un secondo motivo la mancata applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva nonostante l’istanza ritualmente presentata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché generico e versato in fatto. Il ricorrente ha articolato censure che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, secondo il consolidato insegnamento richiamato (Sez. U n. 6402 del 30.04.1997; Sez. U n. 18620 del 19.01.2017).
Generica e manifestamente infondata è anche la censura relativa alla mancata produzione e allegazione delle intercettazioni indicate nel processo verbale di constatazione. La Corte di appello aveva evidenziato l’irrilevanza di qualsiasi rilievo legato alle captazioni, atteso che la ricostruzione dei fatti non era in alcun modo basata sul contenuto delle conversazioni.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte di appello aveva rigettato l’istanza ritenendola non specifica e non adeguatamente motivata. La normativa in materia, tuttavia, non subordina la sostituzione della pena detentiva alla presentazione di un’istanza specifica e particolarmente motivata, ma solo a una valutazione che il giudice può effettuare anche d’ufficio, in ordine alla sussistenza dei fondati motivi di inadempimento.
I fondati motivi che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, seconda parte, legge n. 689 del 1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 2022, non consentono la sostituzione, richiedono un’adeguata e congrua valutazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena. Nel caso esaminato tale valutazione è completamente mancata, essendosi la Corte di appello limitata a considerazioni meramente formali sull’istanza.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’applicazione della sanzione sostitutiva, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
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Nota della Redazione
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