Inammissibile il ricorso che sollecita la rilettura delle risultanze di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 23020 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 110 cod. pen. e all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, si limiti a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. È preclusa al giudice di legittimità l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Le censure concernenti le carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale non sono proponibili quando la struttura razionale della decisione sia sorretta da logiche e coerenti argomentazioni, estese agli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti a sollecitarne la rilettura.

Il Fatto

La Corte di appello ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato il ricorrente per il reato di detenzione, in concorso con un altro soggetto, di sostanza stupefacente di diversa natura, ritenuta destinata allo spaccio.

Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 110 cod. pen. e all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la condotta del ricorrente era al più riconducibile a una connivenza non punibile e che non sussistevano i presupposti per l’applicazione del concorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione, richiamando sul punto Sez. 6, n. 5465 del 2020 e Sez. 6, n. 47204 del 2015.

Il ricorso è risultato, inoltre, riproduttivo delle censure già vagliate e disattese dal giudice di merito. La sentenza impugnata è apparsa sorretta da motivazione non illogica e non contraddittoria, congrua rispetto alle emergenze acquisite e con adeguato esame delle deduzioni difensive.

Quanto alla tesi della connivenza non punibile, la Corte territoriale l’aveva respinta valorizzando plurimi elementi: la consapevolezza della presenza dello stupefacente e la conoscenza del nascondiglio; il tentativo di disfarsene durante il controllo; la condotta, tenuta insieme all’altro concorrente, diretta a non fare avvicinare gli operanti all’autovettura. Rilevanti anche il successivo rinvenimento di ulteriore stupefacente e di materiale utile al confezionamento presso il garage nella disponibilità del ricorrente, nonché le contraddizioni emerse nelle versioni rese dai due concorrenti.

Da tali elementi la Corte di merito ha tratto un quadro univoco della compartecipazione del ricorrente alla detenzione dello stupefacente, parte al seguito e parte rinvenuto nel garage. La motivazione è stata giudicata effettiva, non viziata da errori evidenti nell’applicazione delle regole e coerente con gli atti del processo. Essendo il ricorso inammissibile, senza assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali ha fatto seguito quella alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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