Prelievo campioni: natura procedimentale, inammissibile il vizio motivazionale (Cass. pen. Sez. 7 n. 7820 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e per essere privo dei requisiti di specificità, il ricorso per cassazione che, riproponendo le stesse censure del merito, solleciti una diversa lettura delle emergenze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. In materia di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo dei campioni ha natura procedimentale e non costituisce norma integratrice del reato di cui all’art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, rappresentando un criterio tecnico ordinario derogabile quando il giudice ritenga comunque rappresentativi i campioni. È inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena se la questione non è stata devoluta al giudice d’appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante di una società cooperativa, alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all’art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, per aver superato i valori limite nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali derivanti dall’attività di trattamento e rinvenimento dei metalli. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando come il ricorrente, riproponendo le medesime censure già avanzate dinanzi alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, mirasse ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, sollecitando una rilettura delle prove non consentita al giudice di legittimità.
La doglianza è stata ritenuta infondata anche perché la Corte d’appello aveva fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica, fondata su oggettive risultanze dibattimentali. In particolare, i giudici di merito avevano correttamente affermato che, in materia di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo ha natura procedimentale e non costituisce norma integratrice del reato, rappresentando un criterio tecnico ordinario derogabile ove il giudice ritenga comunque rappresentativi i campioni.
Nel caso di specie, era stato effettuato un campionamento istantaneo da parte dei tecnici, con metodo conforme alle procedure previste e privo di inesattezze o incongruenze, rendendo attendibili le conclusioni sul superamento dei limiti di metalli pesanti nelle acque reflue.
Quanto alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte ha rilevato che tale censura non era stata dedotta in appello, come emergeva dalla sintesi dei motivi contenuta nella sentenza impugnata. Il ricorrente non aveva contestato la completezza di tale sintesi, né aveva dedotto di aver devoluto al giudice di secondo grado la doglianza. Ne consegue l’inammissibilità della questione, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., essendo preclusa la possibilità di sollevare per la prima volta in cassazione questioni non trattate nei gradi di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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