Differimento obbligatorio della pena e detenzione domiciliare per gravi motivi di salute (Cass. pen. Sez. I n. 28150 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l’esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita quando deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’art. 286-bis, comma 2, cod. proc. pen., oppure nei confronti di persona affetta da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione. Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l’esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute.

Il Fatto

La difesa del condannato propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale ha rigettato l’istanza di differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena detentiva per motivi di salute. In un unico motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, contestando la mancata acquisizione della documentazione medica e la valutazione operata dal Tribunale, che non avrebbe considerato la diversa decisione assunta dallo stesso giudice nel maggio 2024.

Il ricorso investe dunque il thema decidendum del rapporto tra condizioni di salute del detenuto e modalità di espiazione della pena, con particolare riguardo al raccordo tra la causa di differimento dell’art. 146 cod. pen. e la misura alternativa disciplinata dall’art. 47-ter ord. penit.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento muovendo dall’art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., che impone il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena detentiva in due distinte ipotesi. La prima riguarda la persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, purché accertate secondo i criteri dell’art. 286-bis, comma 2, cod. proc. pen. La seconda concerne la persona affetta da malattia particolarmente grave, per effetto della quale le condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione.

Il passaggio centrale attiene al rapporto tra la causa di differimento e la disciplina penitenziaria. Secondo la Corte, ricorrendo il presupposto dell’art. 146 cod. pen., l’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit. consente di disporre la detenzione domiciliare in luogo del semplice rinvio dell’esecuzione della pena.

L’opzione tra i due esiti non è automatica. Il giudice deve verificare se l’esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto mediante un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute. Il bilanciamento tra le due istanze costituisce così il criterio guida nella scelta della modalità di espiazione.

Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori, Rv. 281225, che ha enunciato la regola applicata al caso concreto. Il provvedimento impugnato è pertanto scrutinato alla luce di tale principio di diritto, che assegna al giudice di merito il compito di valutare la prevalenza dell’una o dell’altra esigenza.

Quanto al dedotto vizio di motivazione e alla mancata acquisizione della documentazione medica, la decisione impugnata va letta nel quadro della disciplina richiamata, restando fermo che la scelta tra differimento e detenzione domiciliare presuppone l’accertamento dei presupposti sanitari e la comparazione degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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