Imposta unica scommesse: imponibile forfetario solo dal 2016 (Cass. civ. Sez. V n. 25515 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il metodo di determinazione dell’imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, previsto dall’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine così prorogato dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015. Per i periodi d’imposta precedenti, anche per i soggetti non regolarizzati, continua ad applicarsi il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011. Nel processo tributario, qualora il giudice ritenga invalido l’atto impositivo per motivi sostanziali, non può demandare la quantificazione dell’imposta e delle sanzioni all’amministrazione, dovendo procedere direttamente alla rideterminazione del quantum.
Il Fatto
Una società esercente attività di raccolta scommesse con sede all’estero impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Isernia un avviso di accertamento relativo all’anno 2015, con il quale l’amministrazione le contestava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, quale obbligato in solido con il titolare di un centro di trasmissione dati operante per conto di un bookmaker privo di concessione, irrogando le relative sanzioni.
Il giudice di primo grado accolse parzialmente il ricorso, limitatamente alla quantificazione del tributo e delle sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise respinse sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale della società, ritenendo applicabile il precedente criterio di calcolo e confermando la pretesa impositiva. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale censura l’applicazione, per il 2015, del metodo induttivo del triplo della media provinciale. La Corte lo dichiara infondato, ricostruendo il quadro normativo di riferimento.
L’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014 aveva introdotto, dal 1° gennaio 2015, una procedura di regolarizzazione per i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale; il successivo comma 644, lett. g), aveva previsto l’imponibile forfetario del triplo della media provinciale, disponendo che per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2015 non trovasse più applicazione l’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011.
Il comma 926 dell’art. 1, legge n. 208 del 2015 ha però spostato in avanti i termini: la lettera d) ha sostituito le parole “1º gennaio 2015” con “1º gennaio 2016” nella lett. g) del comma 644. Ne deriva che il nuovo metodo forfetario opera solo dal 1° gennaio 2016, senza limitazione alcuna, nei confronti di tutti i soggetti non regolarizzati, a prescindere dal momento di avvio dell’attività e dall’adesione alla procedura entro il nuovo termine.
La tesi dell’Ufficio, secondo cui la perdurante applicazione del precedente criterio per il 2015 sarebbe condizionata all’adesione alla regolarizzazione, è priva di riscontro normativo: l’intento del legislatore del 2015 non era favorire l’operatore regolarizzatosi, ma semplicemente spostare di un anno il termine di regolarizzazione e quello di operatività del nuovo metodo. La Corte di secondo grado ha quindi fatto buon governo dei principi applicando l’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011.
È invece fondato il secondo motivo. Il processo tributario è giudizio di “impugnazione-merito”: il giudice che ritenga invalido l’atto per motivi sostanziali non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell’imposta demandandone la quantificazione all’amministrazione. L’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, letto alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE, esclude la pronuncia di condanna indeterminata. La sentenza impugnata, pur riconoscendo un profilo di illegittimità sostanziale, ha omesso la rideterminazione del quantum dovuto a titolo di imposta e sanzioni.
Il ricorso incidentale è rigettato. Le censure sulla solidarietà paritetica tra centro di trasmissione dati e bookmaker e sull’asserita contrarietà al diritto unionale si scontrano con la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e con la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri. Non sussiste, per il 2015, l’obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni.
Nota della Redazione
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