Compensazione con crediti inesistenti e legittimità della cartella senza avviso bonario (Cass. civ. Sez. V n. 15534 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. avviso bonario quando la dichiarazione non presenti irregolarità da chiarire. Il contraddittorio endoprocedimentale non è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, che lo richiede solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre nei controlli documentali privi di margini interpretativi. L’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. è configurabile solo quando il giudice di merito non decida su un capo di domanda a contenuto concreto; non vi è omissione quando la questione risulti assorbita dall’accertamento tecnico d’ufficio e dalla conseguente quantificazione del recupero. In tema di compensazione con crediti inesistenti, la rideterminazione del quantum dovuto operata dal giudice di merito sulla base delle risultanze della CTU integra una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il contenzioso trae origine da una cartella di pagamento emessa in seguito a controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, del Modello Unico 2015 per l’anno d’imposta 2014.
L’Ufficio aveva recuperato un credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, in parte utilizzato in compensazione e in parte riportato all’anno successivo, perché non trovava riscontro nella dichiarazione del 2013. La società lamentava, tra l’altro, l’omessa notifica dell’avviso bonario e l’erronea qualificazione di taluni crediti. La CTR, sulla base di una consulenza tecnica, aveva rideterminato il recupero detraendo il solo credito erroneamente dichiarato ma non utilizzato, escludendo la detrazione del credito effettivamente compensato.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ribadisce che integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. l’omesso esame di specifiche richieste o eccezioni rilevanti ai fini della definizione del giudizio. Il vizio ricorre solo quando manchi ogni decisione su un capo di domanda a contenuto concreto, formulato in conclusione specifica. Nel caso di specie, la CTR ha espressamente affrontato l’eccezione sull’avviso bonario, affermandone l’irrilevanza in presenza di compensazioni con crediti inesistenti.
La Corte conferma tale impostazione richiamando il proprio orientamento: la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è legittima anche in assenza della comunicazione preventiva, poiché l’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 impone il contraddittorio solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il controllo ex art. 36-bis implica un esame documentale dei dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini interpretativi.
Quanto agli eccepiti crediti Iva e Ires, la Corte esclude l’omessa pronuncia perché le relative questioni sono rimaste assorbite dall’accertamento tecnico d’ufficio e dalla quantificazione del legittimo recupero. Il secondo motivo, prospettato come illogicità e irragionevolezza della motivazione, è dichiarato inammissibile: il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non le questioni o argomentazioni, e la ricorrente non ha indicato alcun fatto storico pretermesso.
I motivi terzo e quarto, trattati congiuntamente, sono parimenti inammissibili per novità delle questioni e per violazione del principio di autosufficienza: dalla sentenza impugnata non emerge la proposizione della specifica eccezione di autotutela e la parte non ha riprodotto gli atti in cui l’avrebbe dedotta. Nel merito, la CTR ha considerato dovuta la somma effettivamente compensata, rideterminando il recupero in una valutazione di fatto non sindacabile in legittimità, non potendosi trasformare il giudizio di cassazione in un nuovo grado di merito.
L’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente incidentale non può limitarsi a dissentire dalle conclusioni del consulente, dovendo allegare di aver rivolto critiche alla consulenza dinanzi al giudice di merito e trascriverne i passaggi salienti. La Corte rigetta quindi il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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