Motivazione apparente e omessa pronuncia su fatture per operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 21160 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello non è nulla per motivazione apparente quando, pur in forma sintetica, esplicita l’iter logico seguito dal giudice e rende percepibile il fondamento della decisione, al di sopra del minimo costituzionale. Il vizio di error in procedendo rileva solo in caso di mancanza assoluta di motivazione, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, non essendo ammissibili mere censure di contraddittorietà o insufficienza. L’accoglimento implicito della pretesa tributaria comporta il rigetto di tutte le doglianze prospettate, che attengono al merito del recupero fiscale. Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione non è stata posta in essere, anche in via indiziaria o presuntiva, ma non quello di dimostrare la mala fede del contribuente, non essendo configurabile la buona fede di chi sa se e in quale misura ha ricevuto il bene o la prestazione.

Il Fatto

La società contribuente, già operante nel settore dell’estrusione delle leghe di alluminio, impugnava due avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per gli anni d’imposta 2003 e 2004. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi riuniti; la Commissione Tributaria Regionale, in primo grado di appello, accoglieva le ragioni della contribuente e annullava gli atti impositivi.

Su ricorso dell’Agenzia delle entrate, la Corte di cassazione cassava con rinvio la sentenza. Nel giudizio di riassunzione la CTR del Lazio, quale giudice di rinvio, rigettava l’appello della contribuente, ravvisando l’inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni fatturate. Il fallimento della società impugnava quindi la sentenza di rinvio con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 112, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., lamentando che il giudice del rinvio non aveva motivato, o aveva motivato in modo apparente, sulla contestazione di inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni e sulla prova della conoscenza dell’evasione da parte della società.

Il motivo è infondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 7.04.2014, secondo cui l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Deve trattarsi di mancanza assoluta di motivazione, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, non essendo più ammissibili mere censure di contraddittorietà e insufficienza motivazionale (Cass. n. 23940 del 12.10.2017; Cass. Sez. Un. n. 22232 del 3.11.2016). Solo in tali casi la sentenza è nulla per error in procedendo, perché reca argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.

Nel caso di specie la sentenza impugnata presenta una motivazione che, a prescindere dalla sua correttezza, palesa l’iter logico seguito dai giudici di appello, i quali hanno spiegato che l’Amministrazione finanziaria aveva fornito idonea prova presuntiva sull’inesistenza non solo soggettiva delle fatture (emesse da società cartiere), ma anche oggettiva, per effetto della sostituzione della documentazione e dell’indicazione in fattura di merce diversa da quella effettivamente scambiata. Il giudice tributario di appello ha dunque assolto il proprio obbligo motivazionale.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su tutte le doglianze prospettate nel ricorso in riassunzione. Anche tale motivo è infondato: poiché la CTR si è espressa sulla pretesa ritenendola fondata, ha implicitamente rigettato le doglianze di merito, con cui la contribuente tentava in realtà una inammissibile rivalutazione dei fatti e delle prove.

La Corte ribadisce che, ravvisata l’inesistenza anche oggettiva delle operazioni, la consapevolezza di tale inesistenza è desumibile dalla divergenza tra merce consegnata e merce documentata, a prescindere dall’emissione delle fatture da società non operative. L’Amministrazione ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, anche in via indiziaria o presuntiva, ma non quello di dimostrare la mala fede del contribuente, non essendo configurabile la buona fede di chi sa se e in quale misura ha ricevuto il bene o la prestazione (Cass. n. 28628 del 2021). La censura sull’applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 44 del 2012, è inconferente, applicandosi solo ai costi riguardanti operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorso è rigettato, con nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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