Inammissibili i motivi che frammentano la motivazione e chiedono revisione del merito (Cass. civ. Sez. V n. 25518 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione degli indizi operata dal giudice del rinvio quando questi abbia esaminato gli elementi presuntivi nel loro complesso e non in modo atomistico, atteso che gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno desunte da un esame unitario, ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo. Il ricorso che frammenta la motivazione e propone una diversa lettura del quadro istruttorio sollecita un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il travisamento della prova, ove concerna il fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto; se riflette la lettura del fatto prospettata da una parte, va dedotto come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ. e non come violazione di legge.
Il Fatto
La società contribuente impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Messina, emessa in sede di rinvio dopo l’ordinanza della Corte di cassazione n. 31718/22. L’Ufficio, previo processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA per il 2008, maggiori ricavi non dichiarati e costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
Il giudice del rinvio ha accolto in parte le ragioni dell’Ufficio, confermando le riprese relative ai rapporti con una delle imprese fornitrici e annullando quelle riferite ad altre. Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, tra loro intrecciati, e li dichiara entrambi inammissibili. Preliminarmente rileva che non è stata censurata, e costituisce ormai giudicato interno, la statuizione con cui il giudice del rinvio ha escluso l’effetto vincolante dell’assoluzione penale pronunciata in sede di abbreviato, ritenendo non applicabile l’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000. La questione è già stata decisa dal giudice del merito e la relativa impugnazione non è stata devoluta al giudice di legittimità.
Nel merito, la Corte ricorda il corretto procedimento logico che il giudice deve seguire nella valutazione degli indizi: gli elementi presuntivi vanno considerati unitariamente, poiché ciascuno rafforza e trae vigore dall’altro in vicendevole completamento, richiamando Cass. n. 12002 del 2017 e Cass. n. 5374 del 2017. Rileva come il fatto storico sia stato effettivamente considerato e come, secondo Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014, l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di motivazione.
Il primo motivo, incentrato su una lettura parziale della sentenza, non si confronta con l’argomentazione complessiva del giudice, che risulta sorretta da precisi riferimenti al quadro istruttorio e da argomentazioni logiche e convincenti. Esclusa la motivazione apparente, la Corte osserva che il rispetto del minimo costituzionale è garantito e che è precluso al giudice di legittimità rivalutare la prova.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Muovendo da Cass. Sez. U. n. 5792 del 2024, la Corte distingue il travisamento del contenuto oggettivo della prova — rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. — dal travisamento che riflette la lettura del fatto prospettata da una parte, deducibile come vizio di motivazione. Poiché il fatto probatorio ha costituito punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, e trattandosi di fatti sostanziali, il mezzo è inammissibile perché non introdotto quale vizio di motivazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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