La prova contraria al redditometro non richiede la corrispondenza specifica tra redditi esenti e spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 20519 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, di cui all’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 (ratione temporis applicabile), introduce una presunzione legale relativa che, muovendo dal fatto certo della disponibilità di beni indice di capacità contributiva, impone al giudice di considerare sussistente quella capacità, salvo prova contraria. Per vincere tale presunzione, il contribuente non deve dimostrare la specifica corrispondenza tra i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e le singole spese incrementali contestate, essendo invece sufficiente provare l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, quali circostanze sintomatiche del fatto che le spese siano state sostenute con quelle risorse. Ne consegue che una diversa e più rigida regola probatoria, pur risalente, è ormai superata e non può fondare una pronuncia di rigetto. L’imputazione dell’incremento patrimoniale al relativo anno di sostenimento della spesa, per un quinto del suo ammontare, non richiede una rituale eccezione di parte, essendo direttamente veicolata dalla stessa evocazione della fattispecie dell’accertamento sintetico nel thema decidendum.

Il Fatto

Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva sinteticamente rideterminato, per l’anno 2007, il suo maggior reddito, valorizzando alcune spese per incrementi patrimoniali, tra cui l’acquisto di un’autovettura. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso ritenendo che le spese considerate dall’Ufficio riguardassero un periodo successivo a quello in esame, in violazione della regola di imputazione quinquennale di cui all’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973.

La Commissione tributaria regionale del Lazio accolse invece l’appello dell’Ufficio, ravvisando un vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado e ritenendo, nel merito, che il contribuente non avesse fornito la prova contraria, non avendo dimostrato che l’acquisto dell’autovettura fosse stato effettuato con i fondi ricevuti tramite bonifico da un proprio congiunto. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la sentenza della CTR per avere errato nel ritenere integrata la violazione dell’art. 112 c.p.c. Da un lato, rileva la Cassazione, l’evocazione della fattispecie dell’accertamento sintetico è idonea a introdurre nel thema decidendum la questione dell’imputazione dell’incremento patrimoniale nel quinquennio, senza necessità di una eccezione di parte. Dall’altro lato, però, nel caso di specie la spesa contestata era stata sostenuta proprio nell’anno oggetto di accertamento e correttamente imputata per un quinto, così che ogni disquisizione sulla estensione temporale dell’accertamento risultava priva di decisività con conseguente carenza di interesse del ricorrente.

Il secondo motivo, che contestava natura di presunzione legale al meccanismo del c.d. redditometro, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che la base normativa della presunzione risiede nell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, che è norma primaria, e che le presunzioni legali, a differenza di quelle semplici di cui all’art. 2729 c.c., non si fondano su un ragionamento induttivo ma imprimono alla fattispecie un determinato assetto distributivo dell’onere della prova, imponendo al giudice di considerare un fatto come vero in assenza di prova contraria, laddove non si tratti di presunzioni assolute.

Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato per violazione di legge. La CTR aveva richiesto al contribuente una prova eccessivamente rigida, consistente nella dimostrazione della specifica corrispondenza tra le elargizioni di terzi e l’acquisto dei beni indice. Secondo il più recente e consolidato orientamento, richiamato dalla Corte, la prova contraria di cui è onerato il contribuente non riguarda l’effettivo impiego dei redditi esenti per le spese contestate, ma soltanto l’entità degli stessi e la durata del relativo possesso, circostanze sintomatiche del fatto che le spese siano state sostenute con tali risorse.

L’accoglimento del terzo motivo ha comportato la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini il merito sulla base della regola probatoria così enunciata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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