Connessione alla rete elettrica: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 25587 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi pubblici, ai fini del riparto di giurisdizione occorre distinguere tra la sfera dell’organizzazione del servizio e quella dei rapporti di utenza: se il danno lamentato costituisce il riflesso di scelte o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di poteri pubblicistici del gestore, la cognizione spetta al giudice amministrativo. La domanda risarcitoria per ritardi e omissioni nell’attività di connessione di impianti fotovoltaici alla rete elettrica, fondata sulla violazione di prescrizioni del TICA e di atti regolatori di ARERA, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., senza che rilevi la veste formale di azione per inadempimento contrattuale né la mancanza di un formale provvedimento autoritativo.
Il Fatto
La società ricorrente e il suo rappresentante convennero in giudizio, nel 2020, davanti al Tribunale di Taranto il gestore del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivati dai ritardi e dagli inadempimenti verificatisi nell’attività di connessione alla rete di quattro impianti fotovoltaici, nonché dalla mancata tempestiva soluzione di anomalie concernenti la qualità della tensione elettrica, con conseguente perdita di incentivi e mancato guadagno.
Il convenuto eccepì in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, richiamando la disciplina di settore e la circostanza che una parte dei fatti era già stata oggetto di reclami e provvedimenti di ARERA, nonché di contenzioso amministrativo. Il Tribunale di Taranto dichiarò il difetto di giurisdizione e la Corte d’appello confermò la decisione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo attinente alla giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite richiamano anzitutto il criterio del petitum sostanziale, da individuare non solo in funzione della pronuncia richiesta, ma soprattutto della causa petendi, ossia della natura della posizione dedotta in giudizio, desunta dai fatti allegati e dal rapporto giuridico di cui essi costituiscono manifestazione. Il contenuto delle eccezioni del convenuto rileva solo quando evidenzi che la pretesa esige l’accertamento di situazioni soggettive sottratte al giudice adito.
Assume rilievo decisivo il principio, affermato dalle stesse Sezioni Unite, secondo cui nei servizi pubblici occorre distinguere tra organizzazione del servizio e rapporti di utenza: se il danno è il riflesso di scelte o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di poteri amministrativi o di prerogative pubblicistiche, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; se invece si controverte di meri inadempimenti paritetici interni a un rapporto negoziale, la cognizione spetta al giudice ordinario.
Applicando tale criterio, la Corte osserva che la pretesa risarcitoria è radicata nel procedimento di connessione alla rete elettrica di impianti da fonti rinnovabili, disciplinato dalla regolazione di settore. Le condotte denunciate non si esauriscono in inadempimenti di obblighi liberamente assunti, ma investono le modalità di esercizio del servizio pubblico e le scelte tecnico-organizzative che presiedono alla connessione, alle verifiche sulla qualità della tensione e al coordinamento con il procedimento autorizzativo. Le stesse allegazioni attoree si fondano sulla violazione di specifiche prescrizioni del TICA.
Rileva, inoltre, la circostanza che una parte significativa dei medesimi fatti sia stata già sottoposta all’Autorità di regolazione mediante reclami e abbia formato oggetto di delibere e di ulteriore contenzioso amministrativo. La parziale coincidenza dei fatti costitutivi delle due azioni non è un dato esterno, ma indice della natura della posizione azionata e del nesso strutturale tra domanda di danni ed esercizio dei poteri inerenti all’organizzazione del servizio.
La Corte esclude che la mancanza di un formale provvedimento autoritativo conduca a diverse conclusioni: in materia di giurisdizione esclusiva è sufficiente che il petitum sostanziale involga atti o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di poteri pubblici. Anche il profilo relativo alla mancata soluzione delle anomalie di tensione è inscindibilmente connesso alla verifica della corretta gestione del servizio e la sua scomposizione in un autonomo capo altererebbe il petitum sostanziale. Il ricorso è quindi rigettato, con declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo e condanna dei ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.