Carta docente spetta anche al personale educativo degli istituti scolastici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25597 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di personale scolastico, la carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, quale beneficio economico destinato a sostenere la formazione continua e a valorizzare le competenze professionali, spetta anche al personale educativo. Quest’ultimo, pur svolgendo una funzione differente da quella propriamente didattica e di istruzione, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi. La carta costituisce una prestazione pecuniaria oggetto di un’obbligazione sui generis, condizionata dalla destinazione dell’importo a specifiche tipologie di acquisti, e rientra comunque tra i benefici economici, benché atipici, spettanti anche al personale educativo. Rilevano, in tal senso, la partecipazione della funzione educativa al processo formativo nell’ambito della funzione docente e l’espressa equiparazione normativa del trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti.

Il Fatto

Alcuni educatori a tempo indeterminato in servizio presso un convitto nazionale hanno agito per ottenere il riconoscimento del diritto al bonus economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, la cd. carta elettronica docente. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, riconoscendo loro il beneficio.

La Corte d’Appello di Firenze, accogliendo il gravame del Ministero dell’Istruzione, ha riformato la decisione e ha circoscritto la platea dei destinatari ai soli docenti di ruolo, escludendo il personale educativo. Ha argomentato che le due categorie, pur appartenendo alla medesima area professionale docente, si differenziano per funzione, profilo professionale e contenuto delle rispettive attività, di modo che il termine “docenti” non potrebbe essere inteso in senso estensivo. Gli educatori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso e riprende le ragioni già espresse in numerosi precedenti su controversie analoghe, richiamando Cass. n. 32104/2022, Cass. n. 27872/2024, Cass. n. 27874/2024 e Cass. n. 9984/2024, le cui motivazioni sono riprese anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Il percorso esegetico muove dal dato testuale dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, che istituisce la Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Corte coordina tale disposizione con l’art. 395 d.lgs. n. 297/1994, che definisce la funzione docente come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla sua elaborazione e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

Decisiva è poi la disciplina contrattuale. Il CCNL Comparto Scuola 2016-2018, all’art. 25, colloca il personale docente ed educativo nella distinta area professionale del personale docente, includendovi espressamente il personale educativo dei convitti. Il successivo art. 127 precisa che, nell’ambito dell’area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti. L’art. 129 conferma che la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento rientra nell’attività funzionale all’attività educativa, assimilando in parte qua il personale educativo a quello docente.

La Corte esclude, dunque, che il personale educativo sia privo di un preciso obbligo formativo. Entrambe le figure professionali sono soggette a oneri di aggiornamento, ciò che giustifica l’introduzione di un sostegno economico correlato alle spese di studio. Tenuto conto della ratio del beneficio, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento.

La sentenza impugnata, che aveva escluso il titolo degli educatori, non è pertanto conforme a tali principi. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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