Personale scolastico all’estero: l’i.i.s. conglobata si cumula con l’assegno di sede (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25595 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di personale scolastico in servizio all’estero, la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del c.c.n.l. comparto scuola del 24 luglio 2003 (c.c.n.l. 2002/2005), che prevede la ritenuta dell’indennità integrativa speciale sullo stipendio, non è applicabile con riferimento al successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 (c.c.n.l. 2006/2009), nel quale la relativa previsione non è reiterata. Ne consegue che, a decorrere da tale contratto, l’importo corrispondente all’indennità integrativa speciale, conglobata nello stipendio tabellare, si cumula con l’assegno di sede, stante la funzione indennitaria e non retributiva di quest’ultimo, che non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo se non espressamente stabilito. Non è applicabile alla fattispecie l’art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995, che fa riferimento a conglobamenti tutti precedenti il c.c.n.l. Scuola del 2003 e non considera che gli artt. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001 riservano alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti, con potere di derogare a previgenti disposizioni di legge, salve inderogabilità espresse.

Il Fatto

Alcuni docenti, dipendenti del MIUR (ora MIM) in servizio all’estero a seguito di procedura di mobilità professionale, collocati fuori ruolo presso il MAECI ai sensi del CCNL Scuola e del d.lgs. n. 64/2017, adivano il Tribunale di Roma chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità della trattenuta operata sulle somme loro corrisposte a titolo di assegno di sede estera.

In particolare, i ricorrenti contestavano la trattenuta mensile del cd. conglobamento, pari a € 46,52, corrispondente a una quota parte dell’indennità integrativa speciale percepita, effettuata sull’assegno di sede in applicazione dell’art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995. Il Tribunale respingeva il ricorso e la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione. I docenti ricorrono quindi per cassazione con un unico motivo, resistito dal MAECI con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Suprema Corte richiama il proprio consolidato orientamento, espresso in plurime decisioni — tra cui Cass. n. 17134/2013, n. 26617/2019, n. 28941/2019, n. 17517/2023, n. 20213/2025, nonché n. 1036/2025, n. 1037/2025, n. 32735/2025, n. 34956/2025, n. 34961/2025, n. 34965/2025, n. 34967/2025 — secondo cui la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del c.c.n.l. comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all’indennità integrativa speciale sullo stipendio, per il personale in servizio all’estero, non è applicabile con riferimento al successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione.

Il c.c.n.l. del 2018 nulla innova sul tema, limitandosi a confermare il conglobamento dell’i.i.s. nello stipendio tabellare. Dunque, a decorrere dal c.c.n.l. del 29 novembre 2007, l’importo corrispondente a detta indennità, conglobata nello stipendio tabellare, si cumula con l’assegno di sede: quest’ultimo, per la sua funzione indennitaria e non retributiva, non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo se non espressamente stabilito.

La Corte esclude altresì l’applicabilità dell’art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995, che testualmente richiama il personale destinato a prestare servizio all’estero ai sensi del d.P.R. n. 18/1967 e di ulteriori fonti normative, prevedendo che la quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio iniziale si intende portata in detrazione dall’indennità di servizio all’estero e dagli assegni di sede. Tale disposizione fa riferimento a conglobamenti tutti precedenti il c.c.n.l. Scuola del 2003.

Il Collegio sottolinea che gli artt. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001 riservano alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti e le attribuiscono il potere di derogare a previgenti disposizioni di legge, salve inderogabilità espresse (Cass. n. 10064/2016). Risulta pertanto erroneo valorizzare, nonostante la diversa volontà manifestata dalle parti collettive, la natura dell’indennità integrativa speciale, ormai priva di significatività una volta mutato il titolo di corresponsione dell’importo.

Il d.lgs. n. 64/2017 ha lasciato invariati i criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno di sede, facendo rinvio al sistema precedente, che però non prevedeva che al conglobamento dell’i.i.s. nello stipendio seguisse la detrazione della stessa. La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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