Aree portuali in categoria E/1 se destinate a funzione imprenditoriale (Cass. civ. Sez. V n. 25620 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il censimento catastale degli immobili ubicati in area portuale non può fondarsi sul criterio formale e astratto della localizzazione, ma esige l’accertamento dello svolgimento dell’attività secondo parametri imprenditoriali. L’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006, sancisce una vera e propria incompatibilità tra classificazione nel gruppo E e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, quando lo stesso presenti autonomia funzionale e reddituale. La natura di pubblico interesse dell’attività di trasporto e di stazione marittima non è dirimente, potendo il servizio essere esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell’impresa commerciale. La disciplina di cui all’art. 1, comma 578, legge n. 205/2017 opera solo per il futuro, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, e non incide sulle classificazioni anteriori.

Il Fatto

La società proponeva in data 21 agosto 2012 una dichiarazione Docfa con cui attribuiva la categoria E/1 a un’area sita nel porto di Genova, costituita da capannoni, spogliatoi e servizi adibiti a deposito temporaneo e custodia di merci provenienti dall’estero e sdoganate nel porto. L’Agenzia delle Entrate impugnava l’attribuzione, notificando un avviso di accertamento di rettifica catastale che riclassificava i cespiti in categoria D/8.

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 1432/2019 depositata il 4 dicembre 2019, confermava la decisione di primo grado e respingeva l’impugnazione dell’amministrazione, sul rilievo che l’area era adibita a deposito temporaneo di merci, destinata al traffico marittimo e a operazioni collegate alle attività portuali, e che la superficie destinata allo sbarco e all’imbarco era inidonea a produrre reddito in via autonoma. Avverso tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi, scrutinati congiuntamente perché correlati, denunciano la violazione dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, dell’art. 1, comma 578, legge n. 205/2017 e dell’art. 1 legge n. 212/2012. L’amministrazione deduce che la Corte regionale, nell’individuare l’asservimento delle unità immobiliari alle operazioni portuali quale ragione dell’attribuzione in E/1, ha applicato retroattivamente la disciplina del 2017, valevole solo dal 1° gennaio 2020.

In via pregiudiziale la Corte disattende le eccezioni di inammissibilità. Quanto all’omessa istanza di trasmissione del fascicolo di merito, richiama il consolidato orientamento secondo cui tale omissione non comporta improcedibilità quando l’esame del fascicolo non è necessario, trattandosi nella specie di questione di puro diritto. Quanto alla pretesa novità della censura, osserva che la questione giuridica non esige alcun preliminare accertamento fattuale, dovendosi valutare la conformità della decisione ai principi di diritto. Quanto al dedotto giudicato interno, rileva che la censura non investe le valutazioni in fatto sulle caratteristiche dei beni, ma l’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale, cioè un vizio di sussunzione.

Nel merito, la Corte muove dalla qualificazione del gruppo E, proprio di immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei a ogni logica commerciale e produttiva. Richiamando Cass. n. 23067 del 17/09/2019 e Cass. n. 25247/2020, afferma che per le aree portuali rileva il criterio di funzione o attività, non quello di ubicazione: l’interesse pubblico allo svolgimento dell’attività non esclude che essa sia esercitata secondo criteri economici tipici dell’impresa commerciale, né la concessione demaniale impedisce forme di sfruttamento imprenditoriale con autonomia funzionale e reddituale.

La Corte esclude poi che l’indirizzo venga meno per effetto dell’art. 1, comma 578, legge n. 205/2017, disposizione espressamente valevole solo per il futuro e con decorrenza dal 1° gennaio 2020, come confermato dal comma 579. Infine, quanto al caso concreto, rileva che si tratta di aree e impianti destinati a custodia e stoccaggio di merci e a operazioni connesse al trasporto, ove può svolgersi attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali. Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CGT II della Liguria, in differente composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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