Aree portuali e classamento catastale: prevale il criterio funzionale (Cass. civ. Sez. V n. 25621 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per il corretto censimento catastale degli immobili ubicati in area portuale non può essere utilizzato il criterio formale e astratto della localizzazione, ma è necessario accertare lo svolgimento dell’attività secondo parametri imprenditoriali. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 sancisce una vera e propria incompatibilità tra la classificazione in categoria E e la destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale. La natura di pubblico interesse dell’attività portuale non è dirimente, restando irrilevante che il servizio sia svolto in forza di concessione demaniale. L’art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017, che riconosce la classificazione in E/1 di banchine, aree scoperte e depositi funzionali alle operazioni portuali, opera solo per il futuro, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di rettifica catastale relativo a un’area sita nel porto di Genova, costituita da capannoni, spogliatoi e servizi adibiti a deposito temporaneo e custodia di merci estere sdoganate. La società aveva proposto la classificazione in categoria E/1 con docfa, mentre l’amministrazione finanziaria ne sosteneva la riconduzione alla categoria D/8.

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l’impugnazione dell’amministrazione, rilevando che l’area è destinata al traffico marittimo e ad operazioni collegate alle attività portuali e che è inidonea alla produzione autonoma di reddito. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società. Quanto all’omessa istanza di trasmissione del fascicolo di merito, si richiama l’orientamento consolidato secondo cui tale omissione non comporta l’improcedibilità del ricorso quando l’esame del fascicolo non sia necessario per la risoluzione delle questioni prospettate, come nel caso di questione di puro diritto scrutinabile direttamente.

La Corte disattende anche l’eccezione di novità della censura, osservando che la questione giuridica proposta non esige alcun preliminare accertamento fattuale. La doglianza, infatti, non investe le valutazioni in fatto sulle caratteristiche dei beni indicati nel Docfa, ma l’applicazione della normativa di cui all’art. 2 del d.l. n. 262/2006. Si configura un vizio di sussunzione, consistente nell’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale.

Nel merito, i due motivi sono fondati. La Corte richiama un proprio precedente reso tra le stesse parti, secondo cui il censimento catastale delle aree portuali impone l’accertamento non della loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento. Il gruppo E comprende immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, tali da renderli incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e produzione industriale.

Il criterio decisivo è dunque quello funzionale, non quello di ubicazione. L’esercizio in forma concorrenziale dell’attività commerciale comporta l’utilizzo dei siti demaniali in concessione per operazioni di carico, scarico e stoccaggio: l’autonomia funzionale e reddituale esclude la classificazione in categoria E. La Corte precisa che l’imposizione sulle aree portuali è fondata sulla funzione libero-imprenditoriale e non sul criterio di ubicazione.

Quanto alla disciplina sopravvenuta, l’art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017, secondo cui banchine, aree portuali scoperte e depositi funzionali alle operazioni portuali costituiscono immobili a destinazione particolare da censire in E/1, vale solo per il futuro, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Solo da tale data prendono effetto le procedure di aggiornamento e revisione delle rendite precedentemente attribuite. Nel caso di specie, trattandosi di aree destinate a custodia, stoccaggio e movimentazione merci, ove si svolge attività secondo parametri economico-imprenditoriali, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CGT II della Liguria, in differente composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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