Ricorso tributario con censura omnibus: inammissibilità e limite del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 25631 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro l’elenco tassativo di motivi dell’art. 360 cod. proc. civ., che ne delimita l’ambito. È pertanto inammissibile il motivo che, con formulazione omnibus, compendi profili di doglianza tra loro incompatibili, quali il vizio motivazionale, la violazione di legge e la motivazione apparente. Il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità, sì che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dal codice di rito. Il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, è ridotto al minimo costituzionale e non consente di riesaminare autonomamente il merito della causa.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso davanti al giudice tributario avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi. Il giudice di primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti di competenza del giudice ordinario e rigettava il ricorso per il resto.

La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, precisando che doveva intendersi parzialmente declinata la giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria e che la notifica del preavviso era sanata per raggiungimento dello scopo. Accertava altresì la ritualità delle notifiche degli atti sottostanti e la legittimità della produzione documentale in appello. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi; resistevano la Regione e, con mera costituzione, l’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la dedotta nullità della notifica del preavviso per mancanza del timbro postale o dell’indicazione della data. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse: a dolersi della mancata indicazione della data, ai fini della contestazione della tempestiva impugnazione, è l’Amministrazione, non la parte che ha compiutamente esercitato il diritto di difesa impugnando l’atto e che ben conosce il momento in cui l’ha ricevuto.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il giudizio di cassazione è a critica vincolata e non è mai giudice del fatto in senso sostanziale. La parte non può limitarsi a contrapporre la propria diversa interpretazione delle risultanze processuali per ottenere la revisione degli accertamenti di fatto. È quindi inammissibile la censura che compendia, sotto un unico motivo, profili incompatibili: il vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la violazione di legge di cui al n. 3 e persino la motivazione apparente, da qualificare ai fini del n. 4.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: la riformulazione del n. 5 va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nella specie la Commissione regionale si è pronunciata sulla questione, affermando che la comunicazione riportava il debito, le causali e il bene interessato.

Sul terzo motivo, concernente la tardività della costituzione e il deposito documentale, la Corte osserva che rispetto alla carenza di giurisdizione del giudice tributario la tardività è irrilevante, trattandosi di profilo rilevabile d’ufficio. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, ratione temporis vigente, nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, essendo utilizzabili anche quelli tardivamente prodotti in primo grado.

Il quarto motivo è inammissibile per intrinseca contraddittorietà, non potendo coesistere motivazione apparente e omessa pronuncia. Nel merito, la prova del perfezionamento della notifica della cartella è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento, non essendo necessaria la copia della cartella stessa. Il quinto motivo è inammissibile per formulazione onnicomprensiva e comunque infondato: la prescrizione dei crediti erariali è decennale e, quanto ai crediti non erariali, non risulta decorso alcun termine. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *