Esenzione IMU alloggi sociali e prova dell’abitazione principale (Cass. civ. Sez. V n. 5356 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è subordinata all’adibizione dell’alloggio sociale ad abitazione principale dell’assegnatario. Tale destinazione non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate per l’alloggio sociale dal d.interm. 22 aprile 2008, rientrando la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi normalmente posti a carico dell’assegnatario a pena di decadenza dall’assegnazione. Resta ferma la possibilità, per l’ente impositore, di fornire la prova dell’inadempimento a tali obblighi e di negare conseguentemente l’esenzione. Non è configurabile, invece, una coincidenza automatica tra gli immobili assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, avendo il legislatore disciplinato autonomamente le due fattispecie.
Il Fatto
Un’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica impugnava un avviso di accertamento con cui la concessionaria della riscossione contestava l’omesso versamento dell’IMU per il periodo d’imposta 2018, con applicazione di sanzione e interessi. La pretesa si fondava sul rilievo che, trattandosi di alloggi sociali, l’imposta non era dovuta sulle unità immobiliari oggetto dell’atto impositivo.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, riconoscendo alla ricorrente soltanto la detrazione di euro 200,00. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, affermando l’inapplicabilità dell’esenzione IMU agli alloggi sociali e applicando l’aliquota di base prevista per gli immobili dell’ente. Escludeva inoltre l’agevolazione di cui all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504/1997, ravvisando lo svolgimento di un’attività economica mediante percezione di un canone di locazione, sia pur calmierato. L’ente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, respingendoli. Quanto alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, si rileva che la decisione impugnata dà conto del contenuto dell’atto impositivo, indica i dati catastali, l’aliquota applicata e le detrazioni, rispondendo allo specifico motivo di gravame. La decisione implicita di una questione è censurabile come violazione di legge o difetto di motivazione, non come omessa pronuncia, quando la soluzione implicitamente data si riveli erronea e decisiva. Sul secondo motivo, la Corte osserva che chi censuri la motivazione di un avviso di accertamento deve riportarne testualmente i passi o allegare l’atto: onere non assolto. Nel merito, l’obbligo motivazionale dell’avviso è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; non occorre indicare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, essendo onere del contribuente dedurre e provare la causa di esclusione. L’atto impositivo contiene quindi un implicito rigetto della pretesa esenzione.
Il terzo motivo è invece fondato, con assorbimento del quarto. La Corte richiama un orientamento recente secondo cui il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente gli alloggi ex IACP e gli alloggi sociali. I primi restano imponibili, con la sola detrazione di euro 200,00; i secondi, come definiti dal d.interm. 22 aprile 2008, sono esenti a decorrere dall’1 gennaio 2014, in quanto equiparati all’abitazione principale. Non è dunque invocabile un’assimilazione automatica tra alloggi concessi in locazione e alloggi sociali, essendo le norme di esenzione di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ..
L’equiparazione all’abitazione principale sancisce una sorta di presunzione iuris tantum, essendo fisiologicamente insite la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi dei beneficiari dell’assegnazione. Ne consegue che il giudice di merito non può escludere la destinazione dell’alloggio sociale ad abitazione principale in base alle sole regole sull’onere della prova, dovendo invece verificare la circostanza specifica che allontani la situazione concreta da quella ordinaria, la cui allegazione e prova ricadono sull’ente impositore.
La sentenza impugnata si è discostata da tale principio, affermando l’inapplicabilità dell’esenzione agli immobili dell’ente senza verificarne la corrispondenza ai criteri del decreto interministeriale. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti del terzo motivo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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