Sospensione riassunzione non copre la ripresa del processo interrotto (Cass. civ. Sez. V n. 25632 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio tributario, la sospensione legale dei termini disposta dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018, riguarda la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, di cui agli artt. 392 c.p.c. e 63 d.lgs. n. 546/1992, e non si applica al termine per la presentazione dell’istanza di trattazione necessaria alla ripresa del processo di merito sospeso o interrotto, di cui agli artt. 43 e 45 d.lgs. n. 546/1992. Il dato letterale della norma, che colloca la «riassunzione» tra i «termini di impugnazione, anche incidentale» e la «proposizione del controricorso in Cassazione», circoscrive la sospensione ai termini entro cui la controversia transita tra gradi di giudizio. Ne resta esclusa la fase incidentale e interna al medesimo grado costituita dalla ripresa del giudizio interrotto.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente, già socia di una società a responsabilità limitata titolare dell’80% del capitale, un avviso di accertamento per IVA relativa al 2008, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973. La società si era estinta nel 2010 con un residuo debito verso l’Erario, dopo aver dedotto costi ritenuti illegittimi in quanto provenienti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, considerati distribuiti ai soci come utili occulti.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e l’Amministrazione impugnava la decisione. Nel giudizio d’appello, interrotto per il decesso della contribuente, si costituivano gli eredi eccependo l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 546/1992. La Commissione tributaria regionale dichiarava l’estinzione, avendo l’Amministrazione riassunto oltre il termine dell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. L’Agenzia ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunciava il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018. Sosteneva che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto della sospensione dei termini per le impugnazioni e per la riassunzione scadenti tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019.

La Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando il principio già affermato in materia: la sospensione legale del termine di riassunzione riguarda la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio e non si applica al termine per l’istanza di trattazione prevista per la ripresa del processo di merito sospeso o interrotto.

Il percorso argomentativo muove dal dato letterale della norma. L’inserimento del termine «riassunzione» in un periodo che si apre con il riferimento ai «termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali» e si chiude con la menzione della «proposizione del controricorso in Cassazione» supporta l’interpretazione secondo cui la sospensione concerne i termini entro i quali la controversia può transitare tra i diversi gradi di giudizio.

Pertanto la «riassunzione» sospesa non può che essere quella davanti al giudice del rinvio. Restano escluse le ipotesi di rimessione della causa dal giudice d’appello a quello di primo grado, per le quali il giudizio prosegue «senza necessità di riassunzione ad istanza di parte». Parimenti esclusa è la fattispecie dell’istanza di trattazione conseguente alla dichiarazione di interruzione, fase incidentale e interna al medesimo grado.

La Corte valorizza la terminologia specifica del processo tributario: l’art. 43 d.lgs. n. 546/1992 non usa «riassunzione», ma parla di «ripresa del processo sospeso o interrotto» e di «istanza di trattazione», formula ripresa dall’art. 45 con l’espressione «proseguire il giudizio». Diversamente l’art. 63 d.lgs. n. 546/1992, come l’art. 392 c.p.c., impiega il termine «riassunzione» per l’attività successiva alla cassazione con rinvio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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