Ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/73 sui beni del fondo patrimoniale e riparto dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 396 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita a una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. L’art. 170 cod. civ., contenente le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all’iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973. Conseguentemente, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca sui beni inseriti nel fondo, ma solo se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l’agente della riscossione procede, era a conoscenza di tale estraneità.
Il Fatto
L’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente avente ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecaria per II.DD. e IVA. Il contribuente aveva impugnato l’atto eccependo la sua illegittimità, in quanto l’iscrizione era stata eseguita su immobili facenti parte di un fondo patrimoniale stipulato con atto pubblico, annotato a margine dell’atto di matrimonio. Contestava, inoltre, il difetto di motivazione dell’atto e la irregolarità e inesistenza della notifica dell’iscrizione.
I giudici di merito ritenevano che l’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale non potesse avere luogo, in quanto il debito tributario non derivava da un contratto stipulato fra le parti. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’agente della riscossione, affidato a tre motivi. A seguito della dichiarata nullità della notifica del ricorso per cassazione, il controricorrente si costituiva tempestivamente dopo il rinnovo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 cod. civ. e 77 d.P.R. 602/73. Il motivo non coglieva la ratio decidendi del giudice di appello, il quale aveva espressamente escluso che nell’iscrizione dell’ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/73 potesse ravvisarsi un’azione tipicamente cautelare e avente funzione di creare titolo di prelazione. La Corte ha richiamato il consolidato principio di diritto, confermato da Cass. n. 9817 del 2024 e dalle Sezioni Unite n. 19667 e 19968 del 18/09/2014, secondo cui tale iscrizione non costituisce atto dell’espropriazione forzata.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., è stato ritenuto fondato. La Corte territoriale, pronunciandosi solo sull’applicabilità dell’art. 170 cod. civ., aveva omesso di esaminare le ulteriori contestazioni circa la mancanza di prova in relazione alla non riconducibilità dei crediti azionati ai bisogni della famiglia. La Corte ha affermato che il giudice ha falsamente applicato l’art. 170 cod. civ., nella inosservanza del corretto riparto dell’onere della prova, mancando una statuizione sui presupposti di applicazione della norma.
La Corte ha quindi ribadito che l’art. 170 cod. civ. è applicabile anche all’iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973. Ne consegue che l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, a meno che il debitore o il terzo dimostrino che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l’agente procede, era a conoscenza di tale estraneità.
Il terzo motivo di ricorso è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo, in quanto le istanze istruttorie verranno rinnovate nel giudizio di rinvio e saranno riesaminate dal giudice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame e per la liquidazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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