Aree portuali, la potestà impositiva TARI spetta all’Autorità di Sistema Portuale (Cass. civ. Sez. V n. 25655 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree portuali l’attività di gestione dei rifiuti rientra nelle competenze dell’Autorità di Sistema Portuale. Ne consegue che, per tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e il loro potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. È irrilevante che l’ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, poiché il potere impositivo trova fonte necessariamente nella legge e non nello svolgimento di una mera attività di fatto. Parimenti irrilevante è la mancata delimitazione delle aree demaniali nell’annata impositiva considerata, giacché la legge istitutiva dell’Autorità è entrata immediatamente in vigore, senza che la condizione di operatività della norma possa farsi dipendere dalla conclusione del procedimento di delimitazione.

Il Fatto

Una società, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione TARI per un Comune, notificava a una cooperativa — impresa portuale operante in forza di un contratto di locazione con l’Azienda Speciale per il porto — un avviso di pagamento per la TARI di una determinata annualità. La contribuente impugnava l’atto; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso.

Su appello principale della cooperativa e appello incidentale della concessionaria, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il gravame principale e rigettava quello incidentale, ritenendo che l’istituzione dell’Autorità di Sistema Portuale avesse determinato il venir meno della potestà impositiva comunale e, di riflesso, della società che ne svolgeva i servizi. La concessionaria ricorreva per cassazione con otto motivi; la cooperativa resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità della memoria integrativa della ricorrente, respingendola: l’eccezione è generica e la memoria costituisce rielaborazione normativa delle tematiche già oggetto del ricorso. Il Collegio precisa però che la questione dell’asserita ultrattività della potestà impositiva comunale resta estranea al procedimento, perché la potestà impositiva può derivare solo dalla legge.

Il primo motivo, che denuncia una mutatio libelli per essere stata la questione dell’Autorità Portuale sollevata solo in appello, è infondato: alla base dell’eccezione vi è la carenza di titolarità del potere impositivo in capo all’ente concedente, e la Commissione Regionale ha valorizzato la produzione della legge istitutiva nel corso del giudizio.

I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo — attinenti alla motivazione asseritamente apparente e alla prova della natura speciale dei rifiuti, degli obblighi dichiarativi e dello smaltimento autonomo — sono infondati o irrilevanti. La Corte ribadisce che, dopo le modifiche all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. introdotte dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, non è consentito censurare la sola insufficienza della motivazione (Sezioni Unite n. 8053 del 2014), né sollecitare in sede di legittimità una nuova valutazione delle prove. Soprattutto, la traslazione della potestà impositiva in capo all’Autorità rende irrilevanti le questioni sulla riduzione del tributo e sulle incombenze dichiarative, che presuppongono la permanenza del potere in capo all’ente locale.

Il sesto motivo è respinto nel merito. La Corte richiama il costante orientamento secondo cui la gestione dei rifiuti nelle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità Portuale, con esclusione della competenza comunale e del relativo potere impositivo (Cass. Sez. 6 n. 34251 del 2021, Cass. Sez. V n. 31058 del 2018 e altri precedenti richiamati). Quanto alla delimitazione delle aree, la stessa non procrastina la potestà impositiva comunale: la legge istitutiva è entrata immediatamente in vigore, sicché la mancata delimitazione non prova l’estraneità delle aree alla potestà dell’Autorità.

L’ottavo motivo, sulla impugnabilità dell’avviso di pagamento, è infondato. La natura tassativa dell’elencazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non preclude al contribuente di impugnare gli atti che portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria (Cass. Sez. V n. 15941 del 2025, Sezioni Unite n. 3773 del 2014). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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