TARI aree portuali: potestà impositiva dell’Autorità di sistema portuale (Cass. civ. Sez. V n. 25653 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti rientra nelle competenze dell’Autorità di sistema portuale. Ne consegue che, per tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e il loro potere impositivo ai fini della TARI. È irrilevante, ai fini dell’obbligazione tributaria, che l’ente territoriale abbia di fatto svolto il servizio, giacché il potere impositivo trova la sua fonte necessariamente nella legge e non nello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di un soggetto cui la legge non assegna la relativa competenza funzionale. La mancata delimitazione delle aree demaniali nell’annata impositiva non prova che esse siano estranee alla potestà impositiva dell’Autorità portuale, poiché la legge istitutiva è entrata immediatamente in vigore senza che possa ammettersi un differimento della sua operatività.

Il Fatto

Il concessionario per l’accertamento e la riscossione, per conto di un Comune, ha notificato a una cooperativa esercente attività d’impresa portuale tre avvisi di pagamento per TARI relativi agli anni 2017-2019, per un importo complessivo rilevante. La contribuente ha impugnato gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che ha accolto il ricorso ritenendo la gestione dei rifiuti nell’area portuale di competenza esclusiva dell’Autorità di sistema portuale, con conseguente carenza di titolo del Comune alla richiesta del tributo.

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello del concessionario, confermando che la cessazione della competenza comunale non è esclusa dalla mancata delimitazione delle aree portuali, trattandosi di area delimitata dalla linea doganale e inaccessibile a terzi non autorizzati. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, resistito dalla cooperativa con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità della memoria integrativa, ritenendola una mera rielaborazione normativa delle tematiche già oggetto del ricorso, e precisa che la potestà impositiva può derivare solo dalla legge, ai sensi dell’art. 23 Cost.

Il primo e il secondo motivo, sulla mancata chiamata in causa del Comune e della Città metropolitana, sono infondati: quando l’ente impositore ha affidato al concessionario accertamento e riscossione, non sussiste litisconsorzio necessario, potendo la chiamata essere autorizzata solo ove siano denunciate violazioni dell’ente medesimo. L’addizionale non è tributo provinciale autonomo, ma mera percentuale sul tributo comunale girata alle Province, le quali si limitano a fissarne l’aliquota.

Il terzo motivo, sull’impugnabilità dell’avviso di pagamento, è respinto richiamando la giurisprudenza costante: l’elencazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, anche senza forma autoritativa.

Il nucleo della decisione è nel quarto motivo. La Corte ribadisce che l’attività di gestione dei rifiuti nelle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità portuale, con esclusione della potestà impositiva comunale. Irrilevanti sono sia lo svolgimento di fatto del servizio, sia l’esclusione dell’immobile dalle aree destinate a funzioni portuali e retroportuali nel piano regolatore di sistema portuale adottato ai sensi dell’art. 5 della legge n. 84 del 1994. Quanto all’individuazione successiva delle aree, la mancata delimitazione non procrastina la potestà impositiva comunale, poiché la legge istitutiva dell’Autorità di sistema portuale è entrata immediatamente in vigore.

Gli ulteriori motivi sono respinti in via sostanzialmente riproduttiva. Il quinto e il sesto, sulla motivazione apparente e sull’omessa valutazione delle prove, risultano inammissibili e infondati: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la rilevanza del mero difetto di sufficienza. Il settimo, sul presupposto impositivo della suscettibilità delle aree a produrre rifiuti, è infondato perché poggia sull’errata tesi della mancata traslazione della potestà impositiva. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *