Sopravvivenza dei consorzi accorpati fino al completamento del processo di unificazione (Cass. civ. Sez. V n. 25667 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica mediante unificazione dei comprensori, non determina l’estinzione dei consorzi accorpati, bensì indica un obiettivo programmatico di riorganizzazione. L’estinzione si produce solo all’esito del completamento del processo di accorpamento, non potendo configurarsi un effetto istantaneo correlato alla mera costituzione del nuovo ente. Ne consegue che i consorzi accorpati conservano la legitimatio ad causam e il potere di emanare gli atti di riscossione dei contributi sino alla chiusura del procedimento di unificazione. Il mandato senza rappresentanza attribuito ai consorzi preesistenti è superfluo, non essendo configurabile una delega di funzioni tra enti pubblici al di fuori di un’espressa previsione di legge, né essendo l’istituto civilistico esportabile in ambito pubblicistico. L’atto impositivo emesso dal consorzio accorpato non è pertanto affetto da incompetenza assoluta.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di pagamento per il contributo di bonifica relativo agli anni 2015, 2016 e 2017, emesso dal Consorzio di Bonifica 6 Enna. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla giustizia tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo legittima l’emissione dell’avviso da parte del consorzio, qualificato come mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale in forza di delibera commissariale adottata in attuazione dell’art. 13 della legge regionale n. 5/2014.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello del contribuente e annullava l’atto impugnato, ravvisando l’inesistenza del consorzio emittente e l’illegittimità della delega. Il Consorzio proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le eccezioni preliminari della controricorrente. Quanto alla dedotta inammissibilità per difetto di valida procura speciale, la Corte richiama l’art. 196-novies disp. att. cod. proc. civ. e l’art. 369 cod. proc. civ., osservando che l’omessa attestazione di conformità della copia informatica della procura analogica non determina l’improcedibilità del ricorso, integrando una mera irregolarità che legittima la controparte al disconoscimento. Nel caso di specie il contribuente non aveva contestato la conformità della procura e il Consorzio aveva comunque depositato l’attestazione mancante prima dell’adunanza camerale.

Il primo motivo, con cui si assumeva che l’avviso di pagamento impugnato non rientrasse tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, è dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stata indicata la sede in cui la questione era stata dedotta nel merito, e comunque infondato. La Corte ribadisce che l’elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa, ma ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario.

Il secondo motivo, relativo alla mancata verifica della tempestività dell’impugnazione, è parimenti dichiarato inammissibile, prospettando una lacuna in termini “accademici”, senza dedurre un concreto vizio censurabile e senza dedurre che l’impugnazione fosse stata proposta oltre il termine di sessanta giorni. È il terzo motivo, invece, a essere accolto.

La Corte ricostruisce il quadro normativo e amministrativo di riferimento. L’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 ha previsto l’unificazione dei comprensori consortili e l’istituzione dei due nuovi enti regionali, mentre l’art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale ha stabilito che il nuovo Consorzio succede senza soluzione di continuità ai consorzi preesistenti in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

La Corte afferma che la previsione normativa, non contemplando un esplicito effetto estintivo, configura un obiettivo programmatico di riorganizzazione, la cui realizzazione è epilogo di un procedimento, come confermato dai termini previsti per l’approvazione dello statuto e del regolamento. Ne consegue la permanenza in vita dei consorzi accorpati sino al completamento del processo, con esclusione di ogni loro incompetenza nell’emanazione degli atti. La Corte esclude altresì la configurabilità di una delega di funzioni tra enti pubblici o di una delegazione interorganica, non essendo il mandato senza rappresentanza esportabile in ambito pubblicistico. La sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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