Permanenza in vita dei consorzi accorpati sino al completamento dell’accorpamento (Cass. civ. Sez. V n. 25665 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica mediante la loro unificazione e nell’istituire i due nuovi enti, non ne determina l’estinzione: la riunificazione costituisce un obiettivo programmatico, realizzabile solo all’esito del procedimento di riorganizzazione. Ne consegue che i consorzi accorpati conservano la legittimazione ad causam e il potere di emanare gli atti impositivi fino al completamento del processo di accorpamento, restando esclusa la configurabilità di una loro inesistenza giuridica e del conseguente vizio di incompetenza assoluta degli atti adottati. L’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non limita l’impugnabilità del ruolo a profili sostanziali, ben potendo il contribuente contestare l’atto per ogni ragione formale o sostanziale.
Il Fatto
Il contribuente riceveva dal Consorzio di bonifica 6 Enna un avviso di pagamento di modesta entità, a titolo di contributo di bonifica per opere irrigue relativo a tre annualità, emesso dal Consorzio quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla giustizia tributaria; la CTP di Enna rigettava il ricorso, ritenendo l’avviso legittimamente emesso.
La CGT di II grado della Sicilia, in riforma, accoglieva l’appello e annullava il provvedimento, sul rilievo che i consorzi territoriali erano stati aboliti dalla legge regionale, che la costituzione in giudizio di un ente non più esistente era nulla e che la delega in favore dei vecchi consorzi era illegittima, con conseguente nullità dell’atto per difetto assoluto di competenza. Il Consorzio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di improcedibilità per difetto di attestazione di conformità della copia analogica della procura speciale notificata in modalità telematica. Il Collegio esclude la sanzione: il controricorrente non aveva contestato la conformità della procura all’originale, limitandosi a rilevare l’assenza dell’asseverazione, e il Consorzio aveva comunque depositato l’attestazione in data anteriore all’adunanza camerale. La carenza integra una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli in difetto di disconoscimento, in coerenza con il principio di strumentalità delle forme e con l’esigenza di assicurare una decisione di merito.
Nel merito dei motivi scrutinati, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 è tassativo, ma ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario. Il motivo che vorrebbe limitare la tutela ai soli profili sostanziali è inammissibile, per difetto di autosufficienza, e comunque infondato.
Il terzo motivo è invece fondato. L’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 ha previsto l’accorpamento dei consorzi territoriali nei due nuovi enti, senza disporne la soppressione. L’art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale, al comma 13, mantiene vigenti piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione, garantendo il nesso di continuità tra le attività dei precedenti enti e quello di nuova costituzione. La stessa legge regionale ha contemplato termini non perentori per l’approvazione degli atti organizzativi, confermando che l’operatività dei nuovi enti è l’epilogo del procedimento di riorganizzazione.
Da qui la conclusione che la riunificazione non postula l’estinzione immediata dell’ente accorpato e che la permanenza in vita del Consorzio 6 Enna sino al completamento dell’accorpamento esclude il difetto di legitimatio ad causam. La Corte nega, inoltre, la configurabilità di una delega intersoggettiva o interorganica e l’esportabilità del mandato senza rappresentanza in ambito pubblicistico: l’attività svolta dal consorzio accorpato non incide sul rapporto tributario né lo priva del potere di emanare l’atto. La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla CGT di II grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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