Motivazione avviso TARI desumibile dagli atti richiamati e dalla conoscenza della pretesa (Cass. civ. Sez. V n. 25664 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di esercitare il diritto di difesa con cognizione dei fatti. A tal fine l’indicazione delle tariffe applicate, delle delibere comunali che le hanno approvate e dell’importo totale dovuto è sufficiente, non essendo necessari gli identificativi catastali né i dati numerici di calcolo del tributo. L’eventuale carenza descrittiva dell’immobile non rileva quando il contribuente disponga di una sola unità locale nel territorio comunale, sicché nessun dubbio può sorgere sull’oggetto della pretesa. La verifica dell’adeguatezza motivazionale va condotta anche alla luce della condotta successiva del contribuente, che dimostri di aver compreso la pretesa e di essersi difeso nel merito.
Il Fatto
Un Comune ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello di una società contribuente avverso la decisione di primo grado. Oggetto della controversia era l’avviso di accertamento emesso per la TARI relativa a più annualità.
I giudici di appello avevano ritenuto l’atto carente di motivazione: in esso comparivano soltanto il riferimento alla normativa vigente, alla legittimazione della società concessionaria e il richiamo ad avvisi precedenti dei quali non era provata la ricezione. Mancavano l’ubicazione dell’immobile e l’aliquota applicata, con l’indicazione del solo totale dovuto. Per questo la società non avrebbe potuto formulare controdeduzioni. Il Comune ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserito vizio di autenticazione della procura. Richiamando le Sezioni Unite, ha affermato che nel ricorso nativo digitale la procura redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte e autenticata con firma digitale dal difensore, allegata al messaggio PEC o inserita nella busta telematica, integra l’ipotesi della procura speciale apposta in calce al ricorso ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. La distanza tra il luogo di autenticazione e quello indicato in ricorso è stata giudicata irrilevante.
Nel merito il motivo è stato accolto. Per consolidato orientamento, l’obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente è messo in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di esercitare il diritto di difesa. La Corte ha ribadito l’estensibilità alla TARI degli orientamenti formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta.
Il parametro applicato è l’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, secondo cui gli avvisi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche. Ove la rettifica derivi dalla variazione della superficie, della tariffa o della categoria, è sufficiente l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria, integrate con gli atti generali.
Nel caso concreto l’atto conteneva le tariffe, le delibere comunali di approvazione e l’importo totale: elementi sufficienti a comprendere la pretesa, non essendo necessari gli identificativi catastali. Quanto all’immobile, la società disponeva di una sola unità locale nel Comune, come documentato dalla visura camerale prodotta dall’ente. Infine, la stessa contribuente aveva richiesto l’esenzione per insufficiente servizio di raccolta e aveva interloquito sugli avvisi bonari, dimostrando piena cognizione dei fatti.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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