Cartella esattoriale da controllo automatizzato: obbligo motivazionale e divieto di nuove eccezioni in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 14734 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 non richiede un previo avviso di recupero né alcuna altra forma di interlocuzione con il contribuente, poiché l’attività dell’Amministrazione si esaurisce in un riscontro meramente cartolare. La cartella di pagamento emessa all’esito di tale procedimento assolve all’obbligo motivazionale anche mediante il semplice richiamo alla dichiarazione. Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello ex art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non si estende alle mere difese, consistenti nella contestazione dei fatti costitutivi del credito; pertanto, la deduzione dell’Ufficio circa la rilevanza di una dichiarazione integrativa ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine di decadenza, veicolata per la prima volta in sede di gravame, si atteggia a mera difesa ed è ammissibile.
Il Fatto
La società, quale incorporante di una società in liquidazione, ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, concernente la riscossione di maggiore IRES per un maxi-periodo d’imposta, sul presupposto del disconoscimento di perdite pregresse indicate in dichiarazione.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, annullando ruolo e cartella per intervenuta decadenza. La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia ha confermato la decisione, fondandola sulla mancanza di motivazione della cartella in ragione della mancata previa comunicazione dell’esito del controllo, e ha dichiarato inammissibile la deduzione dell’Ufficio relativa alla diversa decorrenza del termine dalla dichiarazione integrativa presentata nel 2017. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ravvisando la violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il giudice d’appello ha omesso la verifica logicamente prioritaria della riconducibilità della pretesa al paradigma del controllo automatizzato, scrutinando la cartella come se esigesse una motivazione rafforzata e una previa interlocuzione. Solo all’esito negativo di tale verifica può attribuirsi rilievo alla prospettata insufficienza motivazionale; ove la ripresa si esaurisca nella mera rilevazione di un’incongruenza emergente dalla dichiarazione, né la comunicazione preventiva né una motivazione rafforzata costituiscono requisiti di validità.
Con il secondo motivo, la Corte ha censurato la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, chiarendo che il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto, mentre non si estende alle mere difese. La deduzione dell’Ufficio circa la rilevanza della dichiarazione integrativa del 2017 ai fini del dies a quo non introduce un fatto estintivo o impeditivo autonomo, né altera la causa petendi, ma si limita a contrastare la censura di decadenza formulata dalla contribuente, indicando un diverso elemento cronologico interno alla medesima vicenda dichiarativa.
Il terzo motivo, concernente la tempestività della notifica della cartella alla luce della normativa emergenziale, è stato dichiarato assorbito.
Nota della Redazione
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