Prescrizione contributi Gestione separata e differimento dei termini per d.P.C.M. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25679 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1996, la prescrizione quinquennale decorre dalla data di scadenza del termine fissato per il versamento della contribuzione, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Assume rilievo, ai fini della decorrenza, anche il differimento di quel termine disposto dai d.P.C.M. ratione temporis applicabili in virtù dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997. Il d.P.C.M. che esercita tale funzione integrativa o attuativa della legge ha natura regolamentare e di fonte normativa: è quindi sindacabile d’ufficio dal giudice di legittimità e non richiede produzione documentale. Sul differimento rileva il fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica per la quale sono stati elaborati gli studi di settore, non la condizione soggettiva di effettiva sottoposizione al regime.

Il Fatto

Il contribuente, iscritto alla Gestione separata, riceveva un avviso bonario per la contribuzione relativa ai redditi da lavoro autonomo prodotti nell’anno 2009. La vicenda giudiziaria si articolava su più gradi e approdava, in sede di rinvio, davanti alla Corte d’Appello di Brescia.

La Corte territoriale, pur individuando correttamente la decorrenza della prescrizione nella data di scadenza del termine per il versamento dei contributi, escludeva la maturazione della prescrizione richiamando la sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c., collegata al comportamento doloso del contribuente per la mancata compilazione del quadro “RR”. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando la contraddittorietà della motivazione e il superamento dei limiti del giudizio di rinvio. L’Inps resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c., che consente di correggere la motivazione in diritto quando il dispositivo sia conforme al diritto. Su questa base esamina in via preliminare l’eccezione dell’Ente previdenziale, secondo cui la prescrizione non era maturata per effetto dello slittamento del termine di versamento, senza bisogno di invocare la sospensione e di qualificare come dolosa la condotta del contribuente.

La Corte ricorda che, ove la questione prescrizionale sia stata oggetto di valutazione del giudice di merito, l’intera fattispecie resta sub iudice e l’individuazione del dies a quo può essere scrutinata d’ufficio dal giudice di legittimità, senza che su tale profilo si formi giudicato interno. Richiama in proposito Cass. n. 28565/2022 e Cass. n. 31685/2022.

Il passaggio centrale riguarda la natura del d.P.C.M. 10 giugno 2010. Non si tratta di un mero atto amministrativo, ma di un atto a contenuto normativo, in quanto emanato in attuazione della delega dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997. Ne deriva la sindacabilità da parte del giudice di legittimità e la non necessità di produzione documentale. Il Collegio richiama Cass. n. 35563/2021 e l’orientamento consolidato sulla natura regolamentare dei d.P.C.M. con funzione attuativa o integrativa della legge.

Quanto al caso concreto, l’art. 1 del d.P.C.M. del 10.6.2010 ha previsto, per i contribuenti tenuti ai versamenti entro il 16 giugno 2010 che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, il versamento entro il 6 luglio 2010 senza maggiorazione. Il termine di prescrizione quinquennale veniva così a scadere il 6 luglio 2015. Poiché l’atto interruttivo era stato ricevuto il 3 luglio 2015, la prescrizione non era maturata. La Corte precisa che rileva il fattore oggettivo dell’attività riconducibile agli studi di settore, non la condizione soggettiva del professionista.

Emendata la motivazione, il ricorso è rigettato, con esclusione della condotta dolosa e della sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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