Giurisdizione sul diritto allo scorrimento già deliberato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14798 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, avendo riguardo alla natura della posizione giuridica dedotta e ai fatti allegati dall’attore, e non all’esito del giudizio. La domanda del candidato utilmente collocato in graduatoria che invochi l’assunzione mediante scorrimento, fondata su atti deliberativi già adottati dall’amministrazione, attiene a un diritto soggettivo ed è devoluta al giudice ordinario. Diversamente, ove la pretesa sia consequenziale alla contestazione dell’esercizio del potere di indire una nuova procedura concorsuale, la posizione vantata è di interesse legittimo e la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza di primo grado che aveva declinato la giurisdizione, aveva confermato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza. La ricorrente, utilmente collocata in quinta posizione nella graduatoria dell’ASM, aveva agito per sentir accertare il proprio diritto all’assunzione a seguito della deliberazione dell’amministrazione di coprire due posti vacanti di dirigente amministrativo mediante scorrimento della graduatoria. La Corte territoriale, richiamando il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, aveva qualificato la posizione della lavoratrice come interesse legittimo, in considerazione della mancata indizione di un nuovo concorso e della mancata assunzione di altri candidati idonei.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel decidere il ricorso, ha preliminarmente ribadito che la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, con riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, prescindendo dalla fondatezza della pretesa. Ha inoltre richiamato il principio per cui la giurisdizione non può essere determinata secundum eventum litis, dovendosi avere riguardo esclusivamente ai fatti allegati dall’attore e non alle eccezioni del convenuto.
Con specifico riferimento allo scorrimento delle graduatorie concorsuali, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, evidenziando la distinzione tra la domanda del candidato che vanti un diritto all’assunzione in ragione della già manifestata volontà dell’amministrazione di avvalersi dello scorrimento, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, e la pretesa che contesti la scelta di indire una nuova procedura anziché scorrere la graduatoria, che involge invece l’esercizio del potere amministrativo e radica la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, quarto comma, del d.lgs. n. 165/2001.
Nel caso di specie, la Corte ha accertato che la ricorrente aveva fondato la propria domanda sull’assunto che lo scorrimento fosse già stato deliberato dall’amministrazione, facendo valere un diritto soggettivo all’assunzione derivante da atti deliberativi già adottati, e non l’illegittimità dell’indizione di altra procedura concorsuale. La circostanza che tale procedura non fosse stata indetta è stata ritenuta irrilevante ai fini del riparto di giurisdizione, attenendo al merito della controversia.
La Corte ha pertanto dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in ragione dell’avvenuta abrogazione dell’art. 353 cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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