La natura negoziale dei regolamenti della Cassa forense limita il sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17473 del 02.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I regolamenti adottati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per disciplinare il rapporto contributivo e le prestazioni previdenziali hanno natura negoziale, non regolamentare, e pertanto non costituiscono norme di diritto sindacabili per violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La loro interpretazione è soggetta ai canoni ermeneutici contrattuali di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., applicabili anche agli atti unilaterali.

La riduzione dell’importo della quota base della pensione anticipata, ex artt. 2 e 4 del Regolamento, è determinata dalla differenza tra il requisito anagrafico ordinario previsto per l’anno di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e il requisito anagrafico fisso di 65 anni, moltiplicata per il coefficiente dello 0,41%. Tale criterio è inammissibile per il soggetto che richieda la prestazione prima della maturazione del requisito anagrafico di cui all’art. 2, comma 1.

Il Fatto

La controversia riguardava la determinazione del coefficiente di riduzione della pensione anticipata di un avvocato, che aveva richiesto la liquidazione della prestazione con decorrenza dal 01/04/2017. Il Tribunale di Fermo aveva applicato una riduzione del 24,60%, corrispondente a una decurtazione dello 0,41% per sessanta mesi.

La Corte d’Appello di Ancona, riformando la sentenza, aveva ritenuto applicabile la decurtazione del 14,76%, pari allo 0,41% per trentasei mesi. La Cassa forense ha impugnato la decisione con due motivi di ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato la natura dei regolamenti della Cassa forense. Ha confermato il proprio consolidato orientamento secondo cui tali atti, pur denominati regolamenti, non sono qualificabili come norme di diritto ma hanno natura negoziale, con conseguente limitazione del sindacato di legittimità alla sola violazione dei canoni di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.

In applicazione di tale principio, il primo motivo di ricorso, fondato sulla violazione dell’art. 12 delle preleggi e degli artt. 2 e 4 del Regolamento, è stato dichiarato inammissibile in quanto l’interpretazione del Regolamento non è sindacabile come violazione di norma di diritto.

Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., è stato invece accolto. La Corte ha rilevato che l’interpretazione della Corte territoriale non era conforme ai criteri ermeneutici. L’art. 2, comma 2, del Regolamento consente l’anticipazione del trattamento solo rispetto al requisito anagrafico ordinario, che per l’anno 2017 era fissato in 68 anni.

Poiché il controricorrente aveva compiuto 65 anni nel 2017, senza aver maturato il requisito ordinario, l’anticipazione doveva essere calcolata rispetto al momento in cui tale requisito sarebbe stato conseguito, ovvero il 1° gennaio 2021 al compimento del 70° anno.

La Corte ha quindi stabilito che la riduzione della pensione anticipata deve essere ancorata alla effettiva misura dell’anticipazione, calcolata con riferimento al requisito anagrafico previsto per l’anno in cui il diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe maturato, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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