Assegno vitalizio vittime del dovere, differenze per rivalutazione soggette a prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31705 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto alle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell’assegno vitalizio mensile di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell’avente diritto, è soggetto alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale. Quest’ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall’art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa. Il giudice di merito che applichi il termine quinquennale in difetto di siffatta liquidazione incorre in un errore di diritto, con conseguente cassazione della pronuncia.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito nei confronti del Ministero della Difesa per ottenere la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze economiche maturate sull’assegno vitalizio non reversibile riconosciutogli in qualità di vittima del dovere, a titolo di rivalutazione. I giudici di merito hanno accertato il diritto alla maggior somma, ma hanno condannato l’Amministrazione nei limiti del quinquennio antecedente la notificazione del ricorso introduttivo.
La parte privata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La causa, fissata all’adunanza camerale del 27 marzo 2025, è stata rinviata su richiesta del ricorrente per consentire la rinnovazione della notificazione del ricorso, originariamente effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte rileva che la notificazione rinnovata il 4 aprile 2025 è rituale ed è pertanto idonea a instaurare il contraddittorio, come del resto evidenziato nella memoria difensiva depositata in prossimità dell’udienza.
Nel merito, il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 2946 e 2948 cod. civ., per avere i giudici di appello applicato il regime di prescrizione quinquennale pur vertendosi in ipotesi di somme controverse. Il motivo è fondato.
La questione devoluta era già stata esaminata dalla Corte, che ha chiarito come il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell’assegno vitalizio mensile ex art. 2 della legge n. 407 del 1998 sia soggetto a prescrizione decennale quando le somme non siano state poste in riscossione né messe a disposizione dell’avente diritto. La prescrizione quinquennale presuppone infatti la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall’art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa.
Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 18309 del 2020 e, in continuità, Cass. n. 9618 del 2023, Cass. n. 36225 del 2023, Cass. n. 5426 del 2025 e Cass. n. 13556 del 2025. La pronuncia impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio: ha ritenuto operante il regime quinquennale pur risultando, dalla sequenza degli eventi descritta in sentenza, che le somme non erano state poste in riscossione né messe a disposizione del creditore. Essa è dunque incorsa nel denunciato errore di diritto.
Il secondo motivo, con cui si deduce l’omesso esame dell’assenza di messa a disposizione della somma, resta assorbito. Segue la cassazione della pronuncia con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce che, in diversa composizione, applicherà il regime di prescrizione decennale e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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