Riforma in appello e domanda assorbita riproposta dalla parte vittoriosa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25684 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte, da intendersi come quelle superate o non esaminate perché assorbite. In tal caso è sufficiente la riproposizione espressa nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., idonea a manifestare la volontà di chiederne il riesame ed a evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo. Il giudice d’appello deve pertanto pronunciarsi su tale domanda, a prescindere dalla eventuale tardività sancita dall’art. 343 c.p.c. nella diversa ipotesi di gravame incidentale. È invece riservata al giudice del merito l’interpretazione degli atti processuali, e non è censurabile in cassazione, se non nei rigorosi limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la mancata ammissione di prove non decisive.

Il Fatto

La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l’accertamento dell’illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto intercorsi con la società e la condanna di questa al pagamento delle differenze retributive. La società propose appello e la Corte territoriale riformò la pronuncia, dichiarando improponibile la domanda relativa al terzo contratto per mancata proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione e respingendo nel merito le domande relative ai primi due contratti, per difetto di prova della subordinazione.

La lavoratrice ricorse per cassazione con sei motivi. Tra questi, il secondo censurava l’omessa pronuncia sulla domanda, avanzata in primo grado e riproposta in appello, di condanna al pagamento di differenze retributive per l’ipotesi in cui i contratti a progetto fossero stati ritenuti legittimi: domanda assorbita dall’accoglimento di prime cure.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono stati accolti. La Corte ha rilevato che la domanda già assorbita in primo grado risultava riproposta in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., nelle conclusioni della memoria di costituzione, circostanza riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata.

Il principio è netto: la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, di fronte all’impugnazione del soccombente, non deve proporre appello incidentale per le domande o eccezioni non esaminate perché assorbite. Le è richiesta soltanto la riproposizione espressa, sufficiente a manifestare la volontà di riesame ed a evitare la presunzione di rinunzia. La Corte richiama sul punto Sezioni Unite n. 13195/2018 e, tra le conformi recenti, Cass. n. 19755/2025.

Nella specie la lavoratrice era risultata vittoriosa nel merito in primo grado, sicché, in difetto di soccombenza, non si rendeva necessario l’appello incidentale. La Corte territoriale avrebbe dunque dovuto pronunciarsi sulla domanda riproposta, a prescindere dalla tardività prevista dall’art. 343 c.p.c. nell’ipotesi, qui non ricorrente, di gravame incidentale.

Il terzo e il quarto motivo, relativi alla certificazione del terzo contratto, sono stati respinti. La Corte ha qualificato come interpretazione degli atti processuali, riservata al giudice del merito, la lettura secondo cui le doglianze di nullità erano rivolte alla sola certificazione del secondo contratto. Quanto alla dedotta disapplicazione dell’atto amministrativo, non si configura omessa pronuncia: il giudice d’appello, dichiarando improponibile la domanda, ha statuito implicitamente anche su ogni questione di disapplicazione. Il vizio processuale non ricorre, infatti, quando la decisione contrasti con la pretesa della parte e ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di specifica argomentazione.

Anche il quinto e il sesto motivo sono stati respinti. L’apprezzamento sui requisiti del progetto attiene al fatto e non è sindacabile in legittimità, dove la denuncia di violazione di legge non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito. La mancata ammissione di prove è denunciabile solo se la prova non esaminata sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, le altre risultanze istruttorie. La Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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