Notifica a mani della sentenza tributaria e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. V n. 25682 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, rispetto alla notificazione della sentenza di primo grado da eseguirsi nel domicilio eletto dalla parte, prevale la facoltà alternativa di eseguire la notificazione con consegna in mani proprie, quale modalità del tutto idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Il deposito in segreteria dell’originale o di copia autentica della sentenza notificata, richiesto dall’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, non costituisce condizione di decorrenza del termine breve, non essendo prevista alcuna sanzione per la sua omissione. L’inammissibilità dell’appello per intempestività integra una questione rilevabile d’ufficio, non essendosi formato su di essa alcun giudicato interno.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica ha impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia la sentenza di primo grado che aveva accolto, per vizio motivazionale, il ricorso di una contribuente avverso due avvisi di pagamento relativi al contributo opere irrigue per gli anni 2019 e 2020. Il giudice d’appello aveva dichiarato il gravame inammissibile per carenza di legitimatio ad causam dell’ente, ritenendolo accorpato in altro consorzio ai sensi dell’art. 13 legge reg. Sicilia n. 3 del 2014.

Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. La contribuente ha resistito con controricorso, ribadendo l’intempestività dell’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che la ragione posta a base della declaratoria di inammissibilità è erronea. L’accorpamento del consorzio ricorrente in altro ente non ne ha determinato l’estinzione: esso continua a svolgere le proprie funzioni fino al completamento del processo di riunificazione, e gli atti compiuti nei confronti dei contribuenti restano pienamente legittimi.

Tale conclusione non basta però a travolgere il dispositivo. L’appello era comunque inammissibile perché proposto tardivamente, come eccepito dalla contribuente in secondo grado e ribadito in sede di legittimità. La sentenza di primo grado era stata notificata a mani, con consegna diretta all’impiegato addetto alla ricezione degli atti, il 18 ottobre 2022; il ricorso in appello è stato notificato solo il 17 febbraio 2023, oltre il termine breve.

La Corte richiama la chiara formulazione dell’art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui nel processo tributario alla notificazione nel domicilio eletto prevale la facoltà alternativa della consegna in mani proprie, idonea a far decorrere il termine decadenziale per impugnare. Il principio è confortato dalle Sezioni Unite n. 14916 del 2016 e n. 21884 del 2022.

Né osta l’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che impone il deposito in segreteria dell’originale o di copia autentica dell’atto notificato entro trenta giorni. L’omissione di tale formalità è irrilevante, non essendo prevista alcuna sanzione, e non produce effetti sulla conoscenza della sentenza quando la notificazione sia stata ritualmente eseguita. La norma, del resto, non è collocata tra quelle sui termini di impugnazione e la sua ratio risiede nella garanzia di tempestiva notizia alla segreteria del giudice di merito.

Quanto alla mancata proposizione di ricorso incidentale da parte della contribuente, la Corte osserva che l’inammissibilità dell’appello è una “questione fondante”, rilevabile d’ufficio anche nei gradi successivi, sulla quale non si forma giudicato interno. Il ricorso è dunque rigettato, con conferma del dispositivo e correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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