Eccezione di merito respinta e appello incidentale del convenuto vittorioso (Cass. civ. Sez. II n. 25696 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda chiaramente l’infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendo possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. né sufficiente la mera riproposizione. Quest’ultima è invece utilizzabile, e deve essere espressa, ove l’eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione davanti al Giudice di pace avverso il decreto ingiuntivo con cui la società gli aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di penale per illegittimo recesso da un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico, oltre al corrispettivo di alcune prestazioni. Propondeva anche domanda riconvenzionale di restituzione dell’acconto versato. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione, revocava il decreto e condannava la società alla restituzione.
Il Tribunale, in sede di appello proposto dalla società, rigettava l’impugnazione sul rilievo che, non essendo stato sottoscritto anche il successivo documento negoziale relativo allo studio di fattibilità, il cui contenuto era parte essenziale del regolamento contrattuale complessivo, l’accordo non si era perfezionato. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale, nell’accertare la mancata conclusione del contratto, avrebbe inciso su un presupposto implicito della sentenza di primo grado non investito da appello principale né da appello incidentale, con formazione di giudicato interno.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 11799/2017, secondo cui il convenuto che abbia visto respinta un’eccezione di merito ma sia rimasto vittorioso nell’esito finale versa in una condizione di soccombenza solo virtuale: l’interesse a ridiscutere l’eccezione si attiva solo se l’appello sia proposto dall’attore, e richiede in ogni caso l’impugnazione incidentale.
Il Collegio precisa poi il perimetro dell’art. 346 c.p.c.: la mera riproposizione, che deve essere espressa, opera solo quando l’eccezione non sia stata ritenuta infondata dal primo giudice, né in modo espresso né in modo indiretto ma chiaro e inequivoco. Se il potere di rilevazione è riservato alla parte, la sua mancanza rende l’eccezione irrilevante in appello.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che l’eccezione sulla mancata conclusione del contratto non risultava esaminata nella sentenza di primo grado e non poteva ritenersi implicitamente respinta. Inoltre, l’appellato, nella comparsa di risposta, aveva espressamente reiterato le proprie difese sul punto, con manifestazione di volontà chiara e inequivocabilmente intellegibile. La questione apparteneva dunque al thema decidendum devoluto al giudice d’appello: nessun giudicato interno.
Il secondo motivo, incentrato sull’art. 1321 c.c. e sull’illogicità della motivazione, è dichiarato inammissibile. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ha ridotto il sindacato sulla motivazione al “minimo costituzionale”, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053/2014: il vizio di illogicità mediato dalle risultanze documentali non è deducibile in sede di legittimità. Il Tribunale aveva accertato con motivazione congrua l’unitarietà dell’assetto negoziale, desunta dal riferimento esplicito contenuto nel documento sottoscritto alla successiva disciplina non sottoscritta. La doglianza si risolve in una sollecitazione a una diversa ricostruzione del fatto.
Il terzo motivo, per omesso esame su un fatto decisivo, è infondato: la circostanza dedotta era stata considerata nella sentenza impugnata, e la censura investe il ragionamento decisorio, estraneo al controllo di legittimità. La parte non ha inoltre indicato il “come” e il “quando” del fatto controverso, come richiesto dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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